Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
[testo aggiornato al 30 dicembre 2005]
Testo
aggiornato in base ai seguenti provvedimenti: - legge 31 luglio
2005, n. 155, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 27
luglio, n. 144 - legge 1° marzo 2005, n. 26, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314; -
legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione del decreto-legge 9
novembre 2004, n. 266; - legge 27 luglio 2004, n. 188, di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158; -
legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81; - legge 26 febbraio
2004, n. 45, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 354; - decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
VISTO l'articolo 1 della legge 24
marzo 2001, n. 127, recante delega a Governo per l'emanazione di un
testo unico in materia di trattamento dei dati personali;
VISTO l'articolo 26 della legge 3
febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee (legge comunitaria 2002);
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n.
676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
VISTA la direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonchè alla libera circolazione dei dati;
VISTA la direttiva 2002/58/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel
settore delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la preliminare deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio
2003;
SENTITO il Garante per la protezione
dei dati personali;
ACQUISITO il parere delle competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del Presidente del
Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del
Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri
della giustizia,dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e
delle comunicazioni;
EMANA il seguente decreto
legislativo:
PARTE I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Diritto alla protezione dei dati
personali 1. Chiunque ha diritto alla protezione dei
dati personali che lo riguardano.
Art. 2. Finalità 1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice",
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonchè della
dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione
dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è
disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e
delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di
semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste
per il loro esercizio da parte degli interessati, nonchè per
l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del
trattamento.
Art. 3. Principio di necessità nel
trattamento dei dati 1. I sistemi informativi e i
programmi informatici sono configurati riducendo al minimo
l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo
da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei
singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente,
dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare
l'interessato solo in caso di necessità.
Art. 4.
Definizioni 1. Ai fini del presente codice si intende
per:
a) "trattamento", qualunque operazione
o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) "dato personale", qualunque
informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un
numero di identificazione personale;
c) "dati identificativi", i dati
personali che permettono l'identificazione diretta
dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali
idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali
idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n.
313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,
o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e
61 del codice di procedura penale;
f) "titolare", la persona fisica, la
persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad
altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità
del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi
compreso il profilo della sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica,
la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento
di dati personali;
h) "incaricati", le persone fisiche
autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile;
i) "interessato", la persona fisica,
la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i
dati personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza
dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi
dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio
dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza
dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in
origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un
interessato identificato o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di dati
personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi
complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più
unità dislocate in uno o più siti;
q) "Garante", l'autorità di cui
all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n.
675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre,
per:
a)
"comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa
tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le
informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che
le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente
ricevente, identificato o identificabile;
b) "chiamata", la
connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al
pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo
reale;
c) "reti di
comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, le
apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse
che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo
di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti
satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di
circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e
televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica,
nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le
reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
d) "rete
pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni elettroniche
utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) "servizio
di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente
o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni
e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione
circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2,
lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002;
f)
"abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o
associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura
ditali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite
schede prepagate;
g) "utente",
qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o
commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) "dati
relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai
fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) "dati
relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di
comunicazione elettronica che indica la posizione geografica
dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) "servizio
a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati
relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai
dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la
trasmissione di una comunicazione o della relativa
fatturazione;
m) "posta
elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini
trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono
essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale
ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso
conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si
intende, altresì, per:
a) "misure
minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano
il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi
previsti nell'articolo 31;
b) "strumenti
elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e
qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui
si effettua il trattamento;
c)
"autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici
e delle procedure per la verifica anche indiretta
dell'identità;
d)
"credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in
possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente
correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
e) "parola
chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata
ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di
caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) "profilo
di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente
associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati
essa può accedere, nonchè i trattamenti ad essa
consentiti;
g) "sistema
di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che
abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli
stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del
richiedente.
4. Ai fini del presente codice si
intende per:
a) "scopi
storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione
di figure, fatti e circostanze del passato;
b) "scopi
statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di
risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi
statistici;
c) "scopi
scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica
finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno
specifico settore.
Art. 5. Oggetto ed ambito di
applicazione 1. Il presente codice
disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti
all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello
Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello
Stato.
2. Il presente codice si applica anche
al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito
nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e
impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello
Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano
utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione
europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare
del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel
territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina
sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali
effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è
soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono
destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si
applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e
di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.
Art. 6. Disciplina del
trattamento 1. Le disposizioni contenute nella presente
Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto
previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni
integrative o modificative della Parte II.
Titolo II - DIRITTI
DELL'INTERESSATO
Art. 7. Diritto di accesso
ai dati personali ed altri diritti 1. L'interessato ha
diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di
ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati
personali;
b) delle finalità e modalità del
trattamento;
c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di
ottenere:
a) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L'interessato ha diritto di
opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 8. Esercizio dei
diritti 1. I diritti di cui all'articolo 7 sono
esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al
responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è
fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non
possono essere esercitati con richiesta al titolare o al
responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i
trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197,e successive
modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del
decreto-legge 31 dicembre 1991,n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,n. 172, e successive
modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste
estorsive;
c) da Commissioni parlamentari
d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso
dagli enti pubblici economici,in base ad espressa disposizione di
legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e
valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli
intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonchè alla
tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 24, comma
1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe
derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento
delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in
sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a
comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un
pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
397;
g) per ragioni di giustizia, presso
uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore
della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero
della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo
restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n.
121.
3. Il Garante, anche su
segnalazione dell'interessato, nei casi dicui al comma 2, lettere
a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158
e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo
comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di
cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo,
può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o
l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a
giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo,
nonchè l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di
assunzione da parte del titolare del trattamento.
Art. 9. Modalità di
esercizio 1. La richiesta rivolta al titolare o al
responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera
raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può
individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni
tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche
oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura
dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o
procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di
fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7
riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono
essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela
dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di
protezione.
4. L'identità dell'interessato è
verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche
mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di
copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per
conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero
della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se
l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la
richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai
rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può
essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con
intervallo non minore di novanta giorni.
Art. 10. Riscontro all'interessato 1. Per
garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il
titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte,
in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati
personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di
appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata
selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati
o identificabili;
b) a semplificare le modalità e a
ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito
di uffici o servizi preposti alle relazioni con il
pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del
responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al
richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante
strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei
dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle
informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei
dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro
trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita
ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o
categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende
tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque
trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una
professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la
disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati
risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta
dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la
consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali
richiesti.
5. Il diritto di ottenere la
comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati
personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati
trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i
dati personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è
effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una
grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle
sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la
comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta
di cui all'articolo 7, commi1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta
confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può
essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi
effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso
specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non
può comunque superare l'importo determinato dal Garante con
provvedimento di carattere generale, che può individuarlo
forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati
con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il
medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo
possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno
speciale supporto del quale è richiesta specificamente la
riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina
un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o
all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che
riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8
è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero
mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto
della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni
da tale riscontro.
Titolo III - REGOLE GENERALI
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO I - REGOLE PER TUTTI I
TRATTAMENTI
Art. 11. Modalità del
trattamento e requisiti dei dati 1. I dati personali
oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo
correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi
determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre
operazioni del trattamento intermini compatibili con tali
scopi;
c) esatti e, se necessario,
aggiornati;
d) pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati;
e) conservati in una forma che
consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente
trattati.
2. I dati personali trattati in
violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei
dati personali non possono essere utilizzati.
Art. 12. Codici di deontologia
e di buona condotta 1. Il Garante promuove nell'ambito
delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di
rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle
raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati
personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona
condotta per determinati settori, ne verificala conformità alle
leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di
soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il
rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e,
con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati
nell'allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni
contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione
essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati
personali effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche al codice di deontologia per i
trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante
nei modi di cui al comma 1 e all’articolo 139.
Art. 13.
Informativa 1. L'interessato o la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del
trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o
facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale
rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo
7;
f) gli estremi identificativi del
titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello
Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il
titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di
essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità
attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco
aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un
responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio
dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale
responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1
contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del
presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla
persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in
concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di
funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o
sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o
repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con
proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa
fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e
informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono
raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1,
comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo
interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è
prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4
non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad
un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini
dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge
7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato
comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo
eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a
giudizio del Garante, impossibile.
Art. 14. Definizione di
profili e della personalità dell'interessato 1. Nessun
atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su
un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il
profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni
altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di
cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo
che la determinazione sia stata adottata in occasione della
conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di
una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie
individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai
sensi dell'articolo 17.
Art. 15. Danni cagionati per
effetto del trattamento 1. Chiunque cagiona danno ad
altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al
risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice
civile.
2. Il danno non patrimoniale è
risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.
Art. 16. Cessazione del
trattamento 1. In caso di cessazione, per qualsiasi
causa, di un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purchè
destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per
i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini
esclusivamente personali e non destinati aduna comunicazione
sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro
titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in
conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria
e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai
sensi dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione
di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni
rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di
effetti.
Art. 17. Trattamento che
presenta rischi specifici 1. Il trattamento dei dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi
specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonchè per la
dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle
modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è
ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia
dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui
al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi
sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare
all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a
determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito
di un interpello del titolare.
CAPO II - REGOLE ULTERIORI PER
I SOGGETTI PUBBLICI
Art. 18. Principi applicabili
a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici 1.
Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati
personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto
pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente
codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonchè
dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte
II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il
consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui
all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.
Art. 19. Principi applicabili
al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari 1. Il trattamento da parte di un soggetto
pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è
consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma
2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo
preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un
soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è
prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale
norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è
decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata
adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un
soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la
diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente
quando sono previste da una norma di legge o di
regolamento.
Art. 20. Principi applicabili
al trattamento di dati sensibili 1. Il trattamento dei
dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono
specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di
operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico
perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di
legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non
i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento
è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni
identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano
il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei
singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con
atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere
espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera
g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto
espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici
possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra
quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono
finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è
conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il
trattamento dei dati sensibili.Il trattamento è consentito solo se
il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere
pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma
2.
4. L'identificazione dei tipi di dati
e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata
periodicamente
Art. 21. Principi applicabili
al trattamento di dati giudiziari 1. Il trattamento di
dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico
del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo
20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22. Principi applicabili
al trattamento di dati sensibili e giudiziari 1. I
soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui
all'articolo 13 soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è
effettuato il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono
trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per
svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute,
caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati
personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono
raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11,
comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano
periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e
giudiziari, nonchè la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e
indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi,
anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria
iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari
siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro
attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto
tra i dati e glia dempimenti. I dati che, anche a seguito delle
verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li
contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a
soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le
prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari
contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con
l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di
cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di
altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è
autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri
dati personali trattati perfinalità che non richiedono il loro
utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al
comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di
dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato
di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e
giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici
sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per
le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono
raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o
ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non
possono essere trattati nell'ambito di test psico attitudinali volti
a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le
operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonchè i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo
14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i
trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di
dati di diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati sensibili e
giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione
di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente
articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della
Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e
dalla Corte costituzionale.
CAPO III - REGOLE ULTERIORI PER
PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Art. 23.
Consenso 1. Il trattamento di dati
personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero
trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato
solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un
trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto,
e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma
scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24. Casi nei quali può
essere effettuato il trattamento senza consenso 1. Il
consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte
II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un
obbligo previsto dalla legge,da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario per eseguire
obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato
o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da
pubblici registri, elenchi, atti odocumenti
conoscimente
Art. 21. Principi
applicabili al trattamento di dati giudiziari 1. Il
trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui
all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento
dei dati giudiziari.
Art. 22. Principi
applicabili al trattamento di dati sensibili e
giudiziari 1. I soggetti pubblici conformano il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte
a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e
della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui
all'articolo 13 soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale
è effettuato il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono
trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per
svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute,
caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati
personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari
sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11,
comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano
periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e
giudiziari, nonchè la loro pertinenza, completezza, non eccedenza
e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di
propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai
compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano
specificamente il rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è
prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili
e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si
riferiscono direttamente le prestazioni o gli
adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari
contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con
l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di
cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di
altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è
autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da
altri dati personali trattati perfinalità che non richiedono il
loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di
cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o
banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato
di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e
giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti
pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni
di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità
per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono
raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o
ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari
non possono essere trattati nell'ambito di test psico attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le
operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonchè i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo
14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i
trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche
di dati di diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa
disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al
presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla
Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato
della Repubblica e dalla Corte costituzionale.
CAPO III - REGOLE ULTERIORI
PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Art. 23.
Consenso 1. Il trattamento di dati
personali da parte di privati o di enti pubblici economici è
ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare
l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello
stesso.
3. Il consenso è validamente
prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in
riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in
forma scritta quando il trattamento riguarda dati
sensibili.
Art. 24. Casi nei quali può
essere effettuato il trattamento senza consenso 1. Il
consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte
II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad
un obbligo previsto dalla legge,da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire
obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del
contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da
pubblici registri, elenchi, atti odocumenti
conoscimente
Art. 21. Principi
applicabili al trattamento di dati giudiziari 1. Il
trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge
o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui
all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento
dei dati giudiziari.
Art. 22. Principi
applicabili al trattamento di dati sensibili e
giudiziari 1. I soggetti pubblici conformano il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità
volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di
cui all'articolo 13 soggetti pubblici fanno espresso riferimento
alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla
quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono
trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per
svolgere attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati
anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari
sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo
11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici
verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati
sensibili e giudiziari, nonchè la loro pertinenza, completezza,
non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità
perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di
assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano
indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro
attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o
non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per
la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si
riferiscono direttamente le prestazioni o gli
adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari
contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con
l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche
di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi
o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei
dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche
a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare
gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente
da altri dati personali trattati perfinalità che non richiedono
il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità
di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri
o banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo
stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e
giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti
pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni
di trattamento indispensabili per il perseguimento delle
finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando
i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza,
di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari
non possono essere trattati nell'ambito di test psico
attitudinali volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili
e giudiziari, nonchè i trattamenti di dati sensibili e
giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e
i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando
banche di dati di diversi titolari, nonchè la diffusione dei
dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da
espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al
presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla
Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal
Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.
CAPO III - REGOLE ULTERIORI
PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Art. 23.
Consenso 1. Il trattamento di
dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici
è ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare
l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello
stesso.
3. Il consenso è validamente
prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in
riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato
le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in
forma scritta quando il trattamento riguarda dati
sensibili.
Art. 24. Casi nei quali
può essere effettuato il trattamento senza
consenso 1. Il consenso non è richiesto, oltre che
nei casi previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario per adempiere ad
un obbligo previsto dalla legge,da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire
obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del
contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da
pubblici registri, elenchi, atti odocumenti
conoscimente
Art. 21. Principi
applicabili al trattamento di dati giudiziari 1.
Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti
pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che
specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni di cui
all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al
trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22. Principi
applicabili al trattamento di dati sensibili e
giudiziari 1. I soggetti pubblici conformano il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità
volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di
cui all'articolo 13 soggetti pubblici fanno espresso
riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i
compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono
trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per
svolgere attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati
anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari
sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo
11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici
verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei
dati sensibili e giudiziari, nonchè la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle
finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai
dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine
di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano
indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro
attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti
o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che
per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o
del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata
per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si
riferiscono direttamente le prestazioni o gli
adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari
contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con
l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche
di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici
identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero
e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e
permettono di identificare gli interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale sono conservati
separatamente da altri dati personali trattati perfinalità che
non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati
con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in
elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di
strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo
stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e
giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti
pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento
delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche
quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e
giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test
psico attitudinali volti a definire il profilo o la
personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonchè i trattamenti di dati
sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono
effettuati solo previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso, le operazioni
e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando
banche di dati di diversi titolari, nonchè la diffusione dei
dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da
espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al
presente articolo recano principi applicabili, in conformità
ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla
Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal
Senato della Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III - REGOLE
ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art. 23.
Consenso 1. Il trattamento di
dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare
l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello
stesso.
3. Il consenso è validamente
prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in
riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato
le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in
forma scritta quando il trattamento riguarda dati
sensibili.
Art. 24. Casi nei quali
può essere effettuato il trattamento senza
consenso 1. Il consenso non è richiesto, oltre che
nei casi previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario per adempiere
ad un obbligo previsto dalla legge,da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire
obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del
contratto, a specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti
da pubblici registri, elenchi, atti odocumenti
conoscimente
Art. 21. Principi
applicabili al trattamento di dati giudiziari 1.
Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti
pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che
specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni di cui
all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al
trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22. Principi
applicabili al trattamento di dati sensibili e
giudiziari 1. I soggetti pubblici conformano il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità
volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa
di cui all'articolo 13 soggetti pubblici fanno espresso
riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i
compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono
trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili
per svolgere attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati
anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e
giudiziari sono raccolti, di regola, presso
l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti
pubblici verificano periodicamente l'esattezza e
l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonchè la
loro pertinenza, completezza, non eccedenza e
indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei
singoli casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di
assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano
indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro
attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non possono essere
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma
di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari
riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e
giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati,
tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati
con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di
codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato
il numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli interessati solo
in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale sono conservati
separatamente da altri dati personali trattati perfinalità
che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono
trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono
tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio
di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo
stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili
e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti
pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è
consentito, anche quando i dati sono raccolti nello
svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o
ispettivi.
10. I dati sensibili e
giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test
psico attitudinali volti a definire il profilo o la
personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonchè i trattamenti di dati
sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono
effettuati solo previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso, le
operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati
utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonchè la
diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi
solo se previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le disposizioni di cui al
presente articolo recano principi applicabili, in conformità
ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla
Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal
Senato della Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III - REGOLE
ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art. 23.
Consenso 1. Il trattamento
di dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare
l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello
stesso.
3. Il consenso è validamente
prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in
riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui all'articolo
13.
4. Il consenso è manifestato
in forma scritta quando il trattamento riguarda dati
sensibili.
Art. 24. Casi nei
quali può essere effettuato il trattamento senza
consenso 1. Il consenso non è richiesto, oltre
che nei casi previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario per
adempiere ad un obbligo previsto dalla legge,da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire
obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del
contratto, a specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti
da pubblici registri, elenchi, atti odocumenti
conoscimente
Art. 21. Principi
applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo
se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di
dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui
all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al
trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22. Principi
applicabili al trattamento di dati sensibili e
giudiziari 1. I soggetti pubblici conformano
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo
modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle
libertà fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa
di cui all'articolo 13 soggetti pubblici fanno espresso
riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i
compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici
possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari
indispensabili per svolgere attività istituzionali che non
possono essere adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura
diversa.
4. I dati sensibili e
giudiziari sono raccolti, di regola, presso
l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i
soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e
l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonchè la
loro pertinenza, completezza, non eccedenza e
indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei
singoli casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di
assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano
indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro
attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non possono essere
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a
norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari
riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e
giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di
dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono
trattati con tecniche di cifratura o mediante
l'utilizzazione di codici identificativi o di altre
soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche
a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di
identificare gli interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati
separatamente da altri dati personali trattati perfinalità
che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono
trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando
sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza
l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare
lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati
sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma
3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare
unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per
il perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati sono
raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di
controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e
giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test
psico attitudinali volti a definire il profilo o la
personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto
tra dati sensibili e giudiziari, nonchè i trattamenti di
dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14,
sono effettuati solo previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso, le
operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se
effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari,
nonchè la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono
ammessi solo se previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le disposizioni di cui
al presente articolo recano principi applicabili, in
conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla
Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla
Corte costituzionale.
CAPO III - REGOLE
ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art. 23.
Consenso 1. Il trattamento
di dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente
prestato solo se è espresso liberamente e specificamente
in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato,
se è documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui all'articolo
13.
4. Il consenso è manifestato
in forma scritta quando il trattamento riguarda dati
sensibili.
Art. 24. Casi nei
quali può essere effettuato il trattamento senza
consenso 1. Il consenso non è richiesto, oltre
che nei casi previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario per
adempiere ad un obbligo previsto dalla legge,da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per
eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è
parte l'interessato o per adempiere, prima della
conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscimente
Art. 21. Principi
applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito
solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le finalità
di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi
di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui
all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al
trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22. Principi
applicabili al trattamento di dati sensibili e
giudiziari 1. I soggetti pubblici conformano
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo
modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle
libertà fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti pubblici
fanno espresso riferimento alla normativa che prevede
gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato
il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
3. I soggetti pubblici
possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari
indispensabili per svolgere attività istituzionali che
non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali di
natura diversa.
4. I dati sensibili e
giudiziari sono raccolti, di regola, presso
l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i
soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza
e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari,
nonchè la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e
indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei
singoli casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di
assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano
indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro
attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente
il rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati che,
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o
non pertinenti o non indispensabili non possono essere
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a
norma di legge, dell'atto o del documento che li
contiene. Specifica attenzione è prestata per la
verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si
riferiscono direttamente le prestazioni o gli
adempimenti.
6. I dati sensibili e
giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di
dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici,
sono trattati con tecniche di cifratura o mediante
l'utilizzazione di codici identificativi o di altre
soluzioni che, considerato il numero e la natura dei
dati trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e
permettono di identificare gli interessati solo in caso
di necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono
conservati separatamente da altri dati personali
trattati perfinalità che non richiedono il loro
utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità
di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi,
registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai dati
sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma
3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare
unicamente le operazioni di trattamento indispensabili
per il perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati sono
raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di
controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e
giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di
test psico attitudinali volti a definire il profilo o la
personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto
tra dati sensibili e giudiziari, nonchè i trattamenti di
dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14,
sono effettuati solo previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso, le
operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se
effettuati utilizzando banche di dati di diversi
titolari, nonchè la diffusione dei dati sensibili e
giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa
disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui
al presente articolo recano principi applicabili, in
conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla
Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla
Corte costituzionale.
CAPO III - REGOLE
ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art. 23.
Consenso 1. Il
trattamento di dati personali da parte di privati o di
enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso liberamente e
specificamente in riferimento ad un trattamento
chiaramente individuato, se è documentato per iscritto,
e se sono state rese all'interessato le informazioni di
cui all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il trattamento
riguarda dati sensibili.
Art. 24. Casi nei
quali può essere effettuato il trattamento senza
consenso 1. Il consenso non è richiesto,
oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario per
adempiere ad un obbligo previsto dalla legge,da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per
eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l'interessato o per adempiere, prima della
conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscimente
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito
solo se autorizzato da espressa disposizione di legge
o provvedimento del Garante che specifichino le
finalità di rilevante interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni di
cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche
al trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati sensibili
e giudiziari 1. I soggetti pubblici
conformano il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari secondo modalità volte a prevenire
violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e
della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti pubblici
fanno espresso riferimento alla normativa che prevede
gli obblighi o i compiti in base alla quale è
effettuato il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
3. I soggetti pubblici
possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari
indispensabili per svolgere attività istituzionali che
non possono essere adempiute, caso per caso, mediante
il trattamento di dati anonimi o di dati personali di
natura diversa.
4. I dati sensibili e
giudiziari sono raccolti, di regola, presso
l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i
soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e
giudiziari, nonchè la loro pertinenza, completezza,
non eccedenza e indispensabilità rispetto alle
finalità perseguite nei singoli casi, anche con
riferimento ai dati che l'interessato fornisce di
propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati
sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto
agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti
pubblici valutano specificamente il rapporto tra i
dati e glia dempimenti. I dati che, anche a seguito
delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti
o non indispensabili non possono essere utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari
riferiti a soggetti diversi da quelli cui si
riferiscono direttamente le prestazioni o gli
adempimenti.
6. I dati sensibili e
giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di
dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici,
sono trattati con tecniche di cifratura o mediante
l'utilizzazione di codici identificativi o di altre
soluzioni che, considerato il numero e la natura dei
dati trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi
e permettono di identificare gli interessati solo in
caso di necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono
conservati separatamente da altri dati personali
trattati perfinalità che non richiedono il loro
utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le
modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in
elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di
strumenti elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai dati
sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del
comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad
effettuare unicamente le operazioni di trattamento
indispensabili per il perseguimento delle finalità per
le quali il trattamento è consentito, anche quando i
dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e
giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di
test psico attitudinali volti a definire il profilo o
la personalità dell'interessato. Le operazioni di
raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonchè i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi
dell'articolo 14, sono effettuati solo previa
annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le
operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se
effettuati utilizzando banche di dati di diversi
titolari, nonchè la diffusione dei dati sensibili e
giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa
disposizione di legge.
12. Le disposizioni di
cui al presente articolo recano principi applicabili,
in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai
trattamenti disciplinati dalla Presidenza della
Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato
della Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III - REGOLE
ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art. 23.
Consenso 1. Il
trattamento di dati personali da parte di privati o di
enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso liberamente e
specificamente in riferimento ad un trattamento
chiaramente individuato, se è documentato per
iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il trattamento
riguarda dati sensibili.
Art. 24. Casi
nei quali può essere effettuato il trattamento senza
consenso 1. Il consenso non è richiesto,
oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario per
adempiere ad un obbligo previsto dalla legge,da un
regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario per
eseguire obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l'interessato o per adempiere, prima
della conclusione del contratto, a specifiche
richieste dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscimente
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante
che specifichino le finalità di rilevante interesse
pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e
di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di
cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche
al trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari 1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
che prevede gli obblighi o i compiti in base alla
quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari.
3. I soggetti pubblici
possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari
indispensabili per svolgere attività istituzionali
che non possono essere adempiute, caso per caso,
mediante il trattamento di dati anonimi o di dati
personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e
giudiziari sono raccolti, di regola, presso
l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i
soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e
giudiziari, nonchè la loro pertinenza, completezza,
non eccedenza e indispensabilità rispetto alle
finalità perseguite nei singoli casi, anche con
riferimento ai dati che l'interessato fornisce di
propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati
sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto
agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati che,
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti
o non pertinenti o non indispensabili non possono
essere utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene. Specifica attenzione è
prestata per la verifica dell'indispensabilità dei
dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti
diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le
prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e
giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche
di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti
elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura
o mediante l'utilizzazione di codici identificativi
o di altre soluzioni che, considerato il numero e la
natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono
conservati separatamente da altri dati personali
trattati perfinalità che non richiedono il loro
utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le
modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti
in elenchi, registri o banche di dati senza
l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai dati
sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del
comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad
effettuare unicamente le operazioni di trattamento
indispensabili per il perseguimento delle finalità
per le quali il trattamento è consentito, anche
quando i dati sono raccolti nello svolgimento di
compiti di vigilanza, di controllo o
ispettivi.
10. I dati sensibili e
giudiziari non possono essere trattati nell'ambito
di test psico attitudinali volti a definire il
profilo o la personalità dell'interessato. Le
operazioni di raffronto tra dati sensibili e
giudiziari, nonchè i trattamenti di dati sensibili e
giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono
effettuati solo previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso, le
operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se
effettuati utilizzando banche di dati di diversi
titolari, nonchè la diffusione dei dati sensibili e
giudiziari, sono ammessi solo se previsti da
espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di
cui al presente articolo recano principi
applicabili, in conformità ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla
Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei
deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III -
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art. 23.
Consenso 1. Il
trattamento di dati personali da parte di privati o
di enti pubblici economici è ammesso solo con il
consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso liberamente
e specificamente in riferimento ad un trattamento
chiaramente individuato, se è documentato per
iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il trattamento
riguarda dati sensibili.
Art. 24. Casi
nei quali può essere effettuato il trattamento senza
consenso 1. Il consenso non è richiesto,
oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando
il trattamento:
a) è necessario per
adempiere ad un obbligo previsto dalla legge,da un
regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario per
eseguire obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l'interessato o per adempiere, prima
della conclusione del contratto, a specifiche
richieste dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscimente
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante
che specifichino le finalità di rilevante
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano
anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari 1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
che prevede gli obblighi o i compiti in base alla
quale è effettuato il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
3. I soggetti
pubblici possono trattare solo i dati sensibili e
giudiziari indispensabili per svolgere attività
istituzionali che non possono essere adempiute,
caso per caso, mediante il trattamento di dati
anonimi o di dati personali di natura
diversa.
4. I dati sensibili
e giudiziari sono raccolti, di regola, presso
l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i
soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e
giudiziari, nonchè la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al
fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti
pubblici valutano specificamente il rapporto tra i
dati e glia dempimenti. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non possono essere
utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene. Specifica attenzione è
prestata per la verifica dell'indispensabilità dei
dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti
diversi da quelli cui si riferiscono direttamente
le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili
e giudiziari contenuti in elenchi, registri o
banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti
elettronici, sono trattati con tecniche di
cifratura o mediante l'utilizzazione di codici
identificativi o di altre soluzioni che,
considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati perfinalità che non richiedono
il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati
con le modalità di cui al comma 6 anche quando
sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati
senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai dati
sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del
comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad
effettuare unicamente le operazioni di trattamento
indispensabili per il perseguimento delle finalità
per le quali il trattamento è consentito, anche
quando i dati sono raccolti nello svolgimento di
compiti di vigilanza, di controllo o
ispettivi.
10. I dati sensibili
e giudiziari non possono essere trattati
nell'ambito di test psico attitudinali volti a
definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonchè i trattamenti
di dati sensibili e giudiziari ai sensi
dell'articolo 14, sono effettuati solo previa
annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le
operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se
effettuati utilizzando banche di dati di diversi
titolari, nonchè la diffusione dei dati sensibili
e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da
espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni
di cui al presente articolo recano principi
applicabili, in conformità ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla
Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei
deputati, dal Senato della Repubblica e dalla
Corte costituzionale.
CAPO III -
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art. 23.
Consenso 1. Il
trattamento di dati personali da parte di privati
o di enti pubblici economici è ammesso solo con il
consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad un
trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il trattamento
riguarda dati sensibili.
Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso 1. Il
consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario
per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario
per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscimente
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari 1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti
in base alla quale è effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti
pubblici possono trattare solo i dati sensibili
e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali
di natura diversa.
4. I dati
sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,
presso l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e),
i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili
e giudiziari, nonchè la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al
fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni o
gli adempimenti.
6. I dati
sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati perfinalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati
sono trattati con le modalità di cui al comma 6
anche quando sono tenuti in elenchi, registri o
banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai
dati sensibili e giudiziari indispensabili ai
sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati
sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonchè i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso,
le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le
disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III -
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art.
23. Consenso 1.
Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso 1. Il
consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario
per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario
per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscimente
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari 1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti
in base alla quale è effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti
pubblici possono trattare solo i dati sensibili
e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali
di natura diversa.
4. I dati
sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,
presso l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e),
i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili
e giudiziari, nonchè la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al
fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni o
gli adempimenti.
6. I dati
sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati perfinalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati
sono trattati con le modalità di cui al comma 6
anche quando sono tenuti in elenchi, registri o
banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai
dati sensibili e giudiziari indispensabili ai
sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati
sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonchè i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso,
le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le
disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III -
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art.
23. Consenso 1.
Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso 1. Il
consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario
per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario
per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscimente
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari 1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti
in base alla quale è effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti
pubblici possono trattare solo i dati sensibili
e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali
di natura diversa.
4. I dati
sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,
presso l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e),
i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili
e giudiziari, nonchè la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al
fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni o
gli adempimenti.
6. I dati
sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati perfinalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati
sono trattati con le modalità di cui al comma 6
anche quando sono tenuti in elenchi, registri o
banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai
dati sensibili e giudiziari indispensabili ai
sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati
sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonchè i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso,
le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le
disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III -
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art.
23. Consenso 1.
Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso 1. Il
consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario
per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario
per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscimente
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari 1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti
in base alla quale è effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti
pubblici possono trattare solo i dati sensibili
e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali
di natura diversa.
4. I dati
sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,
presso l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e),
i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili
e giudiziari, nonchè la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al
fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni o
gli adempimenti.
6. I dati
sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati perfinalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati
sono trattati con le modalità di cui al comma 6
anche quando sono tenuti in elenchi, registri o
banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai
dati sensibili e giudiziari indispensabili ai
sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati
sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonchè i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso,
le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le
disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III -
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art.
23. Consenso 1.
Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso 1. Il
consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario
per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario
per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscimente
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari 1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti
in base alla quale è effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti
pubblici possono trattare solo i dati sensibili
e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali
di natura diversa.
4. I dati
sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,
presso l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e),
i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili
e giudiziari, nonchè la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al
fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni o
gli adempimenti.
6. I dati
sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati perfinalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati
sono trattati con le modalità di cui al comma 6
anche quando sono tenuti in elenchi, registri o
banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai
dati sensibili e giudiziari indispensabili ai
sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati
sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonchè i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso,
le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le
disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III -
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art.
23. Consenso 1.
Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso 1. Il
consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario
per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario
per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscimente
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari 1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti
in base alla quale è effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti
pubblici possono trattare solo i dati sensibili
e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali
di natura diversa.
4. I dati
sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,
presso l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e),
i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili
e giudiziari, nonchè la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al
fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni o
gli adempimenti.
6. I dati
sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati perfinalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati
sono trattati con le modalità di cui al comma 6
anche quando sono tenuti in elenchi, registri o
banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai
dati sensibili e giudiziari indispensabili ai
sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati
sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonchè i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso,
le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le
disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III -
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art.
23. Consenso 1.
Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso 1. Il
consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario
per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario
per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscimente
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari 1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti
in base alla quale è effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti
pubblici possono trattare solo i dati sensibili
e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali
di natura diversa.
4. I dati
sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,
presso l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e),
i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili
e giudiziari, nonchè la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al
fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni o
gli adempimenti.
6. I dati
sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati perfinalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati
sono trattati con le modalità di cui al comma 6
anche quando sono tenuti in elenchi, registri o
banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai
dati sensibili e giudiziari indispensabili ai
sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati
sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonchè i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso,
le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le
disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III -
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art.
23. Consenso 1.
Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso 1. Il
consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario
per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario
per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscimente
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari 1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti
in base alla quale è effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti
pubblici possono trattare solo i dati sensibili
e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali
di natura diversa.
4. I dati
sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,
presso l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e),
i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili
e giudiziari, nonchè la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al
fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni o
gli adempimenti.
6. I dati
sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati perfinalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati
sono trattati con le modalità di cui al comma 6
anche quando sono tenuti in elenchi, registri o
banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai
dati sensibili e giudiziari indispensabili ai
sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati
sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonchè i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso,
le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le
disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III -
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art.
23. Consenso 1.
Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso 1. Il
consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario
per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario
per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscimente
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari 1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti
in base alla quale è effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti
pubblici possono trattare solo i dati sensibili
e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali
di natura diversa.
4. I dati
sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,
presso l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e),
i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili
e giudiziari, nonchè la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al
fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni o
gli adempimenti.
6. I dati
sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati perfinalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati
sono trattati con le modalità di cui al comma 6
anche quando sono tenuti in elenchi, registri o
banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai
dati sensibili e giudiziari indispensabili ai
sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati
sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonchè i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso,
le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le
disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III -
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art.
23. Consenso 1.
Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso 1. Il
consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario
per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario
per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscimente
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari 1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti
in base alla quale è effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti
pubblici possono trattare solo i dati sensibili
e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali
di natura diversa.
4. I dati
sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,
presso l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e),
i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili
e giudiziari, nonchè la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al
fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni o
gli adempimenti.
6. I dati
sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati perfinalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati
sono trattati con le modalità di cui al comma 6
anche quando sono tenuti in elenchi, registri o
banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai
dati sensibili e giudiziari indispensabili ai
sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati
sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonchè i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso,
le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le
disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III -
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art.
23. Consenso 1.
Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso 1. Il
consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario
per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario
per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscimente
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari 1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti
in base alla quale è effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti
pubblici possono trattare solo i dati sensibili
e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali
di natura diversa.
4. I dati
sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,
presso l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e),
i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili
e giudiziari, nonchè la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al
fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni o
gli adempimenti.
6. I dati
sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati perfinalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati
sono trattati con le modalità di cui al comma 6
anche quando sono tenuti in elenchi, registri o
banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai
dati sensibili e giudiziari indispensabili ai
sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati
sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonchè i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso,
le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le
disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III -
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art.
23. Consenso 1.
Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso 1. Il
consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario
per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario
per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscimente
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari 1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti
in base alla quale è effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti
pubblici possono trattare solo i dati sensibili
e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali
di natura diversa.
4. I dati
sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,
presso l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e),
i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili
e giudiziari, nonchè la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al
fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni o
gli adempimenti.
6. I dati
sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati perfinalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati
sono trattati con le modalità di cui al comma 6
anche quando sono tenuti in elenchi, registri o
banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai
dati sensibili e giudiziari indispensabili ai
sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati
sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonchè i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso,
le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le
disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III -
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art.
23. Consenso 1.
Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso 1. Il
consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario
per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario
per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscimente
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari 1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti
in base alla quale è effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti
pubblici possono trattare solo i dati sensibili
e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali
di natura diversa.
4. I dati
sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,
presso l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e),
i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili
e giudiziari, nonchè la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al
fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni o
gli adempimenti.
6. I dati
sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati perfinalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati
sono trattati con le modalità di cui al comma 6
anche quando sono tenuti in elenchi, registri o
banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai
dati sensibili e giudiziari indispensabili ai
sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati
sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonchè i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso,
le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le
disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III -
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art.
23. Consenso 1.
Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso 1. Il
consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario
per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario
per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscimente
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari 1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti
in base alla quale è effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti
pubblici possono trattare solo i dati sensibili
e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali
di natura diversa.
4. I dati
sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,
presso l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e),
i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili
e giudiziari, nonchè la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al
fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni o
gli adempimenti.
6. I dati
sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati perfinalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati
sono trattati con le modalità di cui al comma 6
anche quando sono tenuti in elenchi, registri o
banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai
dati sensibili e giudiziari indispensabili ai
sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati
sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonchè i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso,
le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le
disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III -
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art.
23. Consenso 1.
Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso 1. Il
consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario
per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario
per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscimente
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari 1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti
in base alla quale è effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti
pubblici possono trattare solo i dati sensibili
e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali
di natura diversa.
4. I dati
sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,
presso l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e),
i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili
e giudiziari, nonchè la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al
fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni o
gli adempimenti.
6. I dati
sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati perfinalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati
sono trattati con le modalità di cui al comma 6
anche quando sono tenuti in elenchi, registri o
banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai
dati sensibili e giudiziari indispensabili ai
sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati
sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonchè i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso,
le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le
disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III -
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art.
23. Consenso 1.
Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso 1. Il
consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario
per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario
per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscimente
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari 1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti
in base alla quale è effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti
pubblici possono trattare solo i dati sensibili
e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali
di natura diversa.
4. I dati
sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,
presso l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e),
i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili
e giudiziari, nonchè la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al
fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni o
gli adempimenti.
6. I dati
sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati perfinalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati
sono trattati con le modalità di cui al comma 6
anche quando sono tenuti in elenchi, registri o
banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai
dati sensibili e giudiziari indispensabili ai
sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati
sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonchè i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso,
le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le
disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III -
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art.
23. Consenso 1.
Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso 1. Il
consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario
per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario
per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscimente
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari 1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti
in base alla quale è effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti
pubblici possono trattare solo i dati sensibili
e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali
di natura diversa.
4. I dati
sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,
presso l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e),
i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili
e giudiziari, nonchè la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al
fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni o
gli adempimenti.
6. I dati
sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati perfinalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati
sono trattati con le modalità di cui al comma 6
anche quando sono tenuti in elenchi, registri o
banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai
dati sensibili e giudiziari indispensabili ai
sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati
sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonchè i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso,
le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le
disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III -
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art.
23. Consenso 1.
Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso 1. Il
consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario
per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario
per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscimente
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari 1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti
in base alla quale è effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti
pubblici possono trattare solo i dati sensibili
e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali
di natura diversa.
4. I dati
sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,
presso l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e),
i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili
e giudiziari, nonchè la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al
fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni o
gli adempimenti.
6. I dati
sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati perfinalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati
sono trattati con le modalità di cui al comma 6
anche quando sono tenuti in elenchi, registri o
banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai
dati sensibili e giudiziari indispensabili ai
sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati
sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonchè i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso,
le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le
disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III -
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art.
23. Consenso 1.
Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso 1. Il
consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario
per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario
per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscimente
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari 1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti
in base alla quale è effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti
pubblici possono trattare solo i dati sensibili
e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali
di natura diversa.
4. I dati
sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,
presso l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e),
i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili
e giudiziari, nonchè la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al
fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni o
gli adempimenti.
6. I dati
sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati perfinalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati
sono trattati con le modalità di cui al comma 6
anche quando sono tenuti in elenchi, registri o
banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai
dati sensibili e giudiziari indispensabili ai
sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati
sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonchè i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso,
le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le
disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III -
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art.
23. Consenso 1.
Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso 1. Il
consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario
per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario
per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscimente
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari 1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti
in base alla quale è effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti
pubblici possono trattare solo i dati sensibili
e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali
di natura diversa.
4. I dati
sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,
presso l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e),
i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili
e giudiziari, nonchè la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al
fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni o
gli adempimenti.
6. I dati
sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati perfinalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati
sono trattati con le modalità di cui al comma 6
anche quando sono tenuti in elenchi, registri o
banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai
dati sensibili e giudiziari indispensabili ai
sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati
sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonchè i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso,
le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le
disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III -
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art.
23. Consenso 1.
Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso 1. Il
consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario
per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario
per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscimente
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari 1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti
in base alla quale è effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti
pubblici possono trattare solo i dati sensibili
e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali
di natura diversa.
4. I dati
sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,
presso l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e),
i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili
e giudiziari, nonchè la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al
fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni o
gli adempimenti.
6. I dati
sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati perfinalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati
sono trattati con le modalità di cui al comma 6
anche quando sono tenuti in elenchi, registri o
banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai
dati sensibili e giudiziari indispensabili ai
sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati
sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonchè i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso,
le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le
disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III -
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art.
23. Consenso 1.
Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso 1. Il
consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario
per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario
per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscimente
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari 1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti
in base alla quale è effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti
pubblici possono trattare solo i dati sensibili
e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali
di natura diversa.
4. I dati
sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,
presso l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e),
i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili
e giudiziari, nonchè la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al
fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni o
gli adempimenti.
6. I dati
sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati perfinalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati
sono trattati con le modalità di cui al comma 6
anche quando sono tenuti in elenchi, registri o
banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai
dati sensibili e giudiziari indispensabili ai
sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati
sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonchè i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso,
le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le
disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III -
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art.
23. Consenso 1.
Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso 1. Il
consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario
per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario
per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscimente
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari 1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti
in base alla quale è effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti
pubblici possono trattare solo i dati sensibili
e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali
di natura diversa.
4. I dati
sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,
presso l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e),
i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili
e giudiziari, nonchè la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al
fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni o
gli adempimenti.
6. I dati
sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati perfinalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati
sono trattati con le modalità di cui al comma 6
anche quando sono tenuti in elenchi, registri o
banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai
dati sensibili e giudiziari indispensabili ai
sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati
sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonchè i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso,
le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le
disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III -
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art.
23. Consenso 1.
Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso 1. Il
consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario
per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario
per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscimente
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari 1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti
in base alla quale è effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti
pubblici possono trattare solo i dati sensibili
e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali
di natura diversa.
4. I dati
sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,
presso l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e),
i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili
e giudiziari, nonchè la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al
fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni o
gli adempimenti.
6. I dati
sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati perfinalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati
sono trattati con le modalità di cui al comma 6
anche quando sono tenuti in elenchi, registri o
banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai
dati sensibili e giudiziari indispensabili ai
sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati
sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonchè i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso,
le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le
disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III -
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art.
23. Consenso 1.
Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso 1. Il
consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario
per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario
per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscimente
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari 1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti
in base alla quale è effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti
pubblici possono trattare solo i dati sensibili
e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali
di natura diversa.
4. I dati
sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,
presso l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e),
i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili
e giudiziari, nonchè la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al
fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni o
gli adempimenti.
6. I dati
sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati perfinalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati
sono trattati con le modalità di cui al comma 6
anche quando sono tenuti in elenchi, registri o
banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai
dati sensibili e giudiziari indispensabili ai
sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati
sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonchè i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso,
le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le
disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III -
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art.
23. Consenso 1.
Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso 1. Il
consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario
per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario
per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscimente
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari 1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti
in base alla quale è effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti
pubblici possono trattare solo i dati sensibili
e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali
di natura diversa.
4. I dati
sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,
presso l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e),
i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili
e giudiziari, nonchè la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al
fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni o
gli adempimenti.
6. I dati
sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati perfinalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati
sono trattati con le modalità di cui al comma 6
anche quando sono tenuti in elenchi, registri o
banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai
dati sensibili e giudiziari indispensabili ai
sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati
sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonchè i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso,
le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le
disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III -
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art.
23. Consenso 1.
Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso 1. Il
consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario
per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario
per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscimente
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari 1. I soggetti
pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità
dell'interessato.
2. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti
in base alla quale è effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti
pubblici possono trattare solo i dati sensibili
e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali
di natura diversa.
4. I dati
sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola,
presso l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e),
i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili
e giudiziari, nonchè la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al
fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni o
gli adempimenti.
6. I dati
sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio
di strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di
necessità.
7. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati perfinalità che non
richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati
sono trattati con le modalità di cui al comma 6
anche quando sono tenuti in elenchi, registri o
banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai
dati sensibili e giudiziari indispensabili ai
sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le
operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati
sono raccolti nello svolgimento di compiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati
sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'ambito di test psico attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonchè i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso,
le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le
disposizioni di cui al presente articolo recano
principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III -
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art.
23. Consenso 1.
Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è
validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il consenso è
manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso 1. Il
consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario
per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario
per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
odocumenti conoscimente
Art. 21.
Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari 1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati
giudiziari.
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