Quotidiano d'informazione giuridica - n.2258 del 18.09.2008 - Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto
Username Password ricorda Non sei ancora registrato?
Registrati gratuitamente
Contatti Imposta homepage Aggiungi ai preferiti
Forum Chat
Testo Unico degli Enti Locali
Testo Unico Enti Locali , agg. al 25.08.2008


Codici | Enti locali

Testo Unico degli Enti Locali

(Decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267)

(Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448, dal D.L. 31 marzo 2003, n. 50, dal D.L. 29 marzo 2004, n. 80, dal D.L. 31 marzo 2005, n. 44, dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.

Parte I - Ordinamento istituzionale

Parte II - Ordinamento finanziario e contabile

Parte III - Associazioni degli enti locali

Parte IV - Disposizioni transitorie ed abrogazioni


Decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di ordinamento degli enti locali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 2000;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza Unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

1. È approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, composto di 275 articoli.

PARTE I

Ordinamento istituzionale

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto.

1. Il presente testo unico contiene i princìpi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.

2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i princìpi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali princìpi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

Articolo 2

Àmbito di applicazione.

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.

2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

Articolo 3

Autonomia dei comuni e delle province.

1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.

2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'àmbito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 4

Sistema regionale delle autonomie locali.

1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai princìpi stabiliti dal presente testo unico in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

3. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai princìpi di cui all'articolo 4, comma 3, della L. 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

4. La legge regionale indica i princìpi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la Regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

5. Le regioni, nell'àmbito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'àmbito delle rispettive competenze.

Articolo 5

Programmazione regionale e locale.

1. La Regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.

2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione.

4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.

Articolo 6

Statuti comunali e provinciali.

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.

2. Lo statuto, nell'àmbito dei princìpi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.

3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

Articolo 7

Regolamenti.

1. Nel rispetto dei princìpi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Articolo 7-bis (1)

Sanzioni amministrative.

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. (2)

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(1) Articolo inserito dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3.
(2) Comma inserito dal D.L. 31 marzo 2003, n. 50.

Articolo 8

Partecipazione popolare.

1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

5. Lo statuto, ispirandosi ai princìpi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203 e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Articolo 9

Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale.

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

[3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.] (1)

(1) Comma abrogato dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 10

Diritto di accesso e di informazione.

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

Articolo 11

Difensore civico.

1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.

Articolo 12

Sistemi informativi e statistici.

1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.

2. Gli enti locali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. È in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema statistico nazionale.

3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

(Segue>>)




(Torna all'inizio)



COLLABORA
Partecipa attivamente alla crescita del web giuridico: consulta le modalità per collaborare ad Altalex. Inviaci segnalazioni, provvedimenti di interesse, decisioni, commenti, articoli, e suggerimenti: ogni prezioso contributo sarà esaminato dalla redazione.
NOTIZIE COLLEGATE

Diritto d’accesso, informazione e partecipazione: nuovi diritti di (pluri)cittadinanza (Articolo di Serafino Ruscica 01.09.2008)

Enti locali (Mappa agg. al 25.08.2008)

Incolumità pubblica e sicurezza urbana: i nuovi poteri dei sindaci (Decreto Ministero Interno 05.08.2008 (Cesira Cruciani) )

Il diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali nella legislazione (Articolo di Giovanni Gioffré 04.07.2008)

Società miste pubblico privato. Le peculiarità del caso italiano (Articolo di Vincenzo Bombardieri e Rosaria Favoino 01.07.2008)

Pacchetto sicurezza: il decreto legge pubblicato in Gazzetta (Decreto Legge , testo coordinato 23.05.2008 n° 92 (Andrea Ceccobelli) )

Emergenza rifiuti, ordinanza del Sindaco, stoccaccio temporaneo, illegittimità (TAR Campania-Napoli, sez. VII, sentenza 07.05.2008 n° 3518 )

Elezioni, voto di lista, mancanza del contrassegno sulla lista, non assegnazione (Consiglio di Stato , sez. V, decisione 05.05.2008 n° 1978 )

L’affidamento in house ed i suoi presupposti (Focus di Altalex Massimario agg. al 09.04.2008 (Claudio Venditti) )

Fornitura di elicotteri allo Stato italiano: le condizioni per l'affidamento in house (Corte di Giustizia UE , sez. Grande, sentenza 08.04.2008 n° C-337/05 )

Mecenatismo culturale e Sponsorizzazione (Articolo di Alessandro Ferretti 28.03.2008)

Consiglieri comunali, conflitto di interessi, obbligo di astensione, atti urbanistici (Consiglio di Stato , sez. IV, decisione 05.03.2008 n° 931 )

Sulla necessità del rispetto del procedimento di evidenza pubblica (Consiglio di Stato , sez. V, decisione 04.03.2008 n° 889 (Francesco Logiudice) )

L’Adunanza plenaria sull’immediata operatività dei principi generali del Trattato UE (Consiglio di Stato , adunanza plenaria, sentenza 03.03.2008 n° 1 (Antonella Crisafulli) )

Nuove strade per gli affidamenti diretti alle società miste (Articolo di Alessandro Del Dotto 01.03.2008)

La problematica dell’approvazione degli accordi di programma (Articolo di Alessandro Bernasconi 19.02.2008)

Patti locali di sicurezza urbana e associazioni di volontariato (Articolo di Corrado Maffi 16.02.2008)

Enti locali, scioglimento Consiglio comunale, infiltrazioni mafiose, presupposti (Consiglio di Stato , sentenza 08.02.2008 n° 449 )

Il Consiglio di Stato torna di nuovo sulla gestione “in house” (Consiglio di Stato , sez. V, decisione 23.01.2008 n° 136 (Alessandro Del Dotto) )

Qualificazione dell’oggetto di gara: concessione di servizio pubblico o appalto misto? (Consiglio di Stato , sez. V, decisione 15.01.2008 n° 36 (Antonella Crisafulli) )

Appalti, Grande Viabilità, gestione dei servizi, prevalenza su appalto di lavori (Consiglio di Stato , sez. V, decisione 15.01.2008 n° 36 )

Legge Finanziaria 2008 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Legge 24.12.2007 n° 244 )

Contratti pubblici, forma scritta ad substantiam, necessità, sussistenza (Cassazione civile , sez. I, sentenza 26.10.2007 n° 22537 )

Affidamenti diretti, capitale interamente pubblico, pluralità di enti pubblici (TAR Lazio-Roma, sez. II ter, sentenza 16.10.2007 n° 9988 )

Elezioni locali, comuni con più di 15.000 abitanti, seggi, ripartizione dei voti (TAR Puglia-Lecce, sez. I, ordinanza 10.10.2007 n° 951 )

Elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti: sulla rideterminazione dei seggi (TAR Puglia-Lecce, sez. I, ordinanza 10.10.2007 n° 951 (Alfredo Matranga) )

Appalti pubblici, servizio pubblico di trasporto disabili, affidamento diretto (TAR Puglia-Lecce, sez. II, sentenza 04.10.2007 n° 3436 )

Affidamento diretto, società miste, oggetto sociale, ammissibilità (Consiglio di Stato , sez. V, decisione 18.09.2007 n° 4862 )

Corte dei conti, controllo sulla gestione finanziaria, finanza locale, complementarietà (Corte Costituzionale , ordinanza 13.07.2007 n° 285 )

Elezioni comunali, Sindaco, terzo mandato consecutivo, causa di ineleggibilità (Consiglio di Stato , sez. VI, decisione 10.07.2007 n° 5309 )

Il modello organizzativo dell’in house providing (Articolo di Giuseppe Chiantera e Daniela Pettinato 07.07.2007)

L'affidamento in house nella giurisprudenza del consiglio di stato (Articolo di Giuseppe Mullano 26.06.2007)

Pubblico impiego, compiti del segretario comunale, sostituzione del dirigente (Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 12.06.2007 n° 13708 )

Sul divieto di elezione del sindaco per il terzo mandato consecutivo (Cassazione civile , sez. I, sentenza 05.06.2007 n° 13181 (Francesco Logiudice) )

Sulla candidabilità del sindaco condannato per peculato d’uso (Corte Costituzionale , sentenza 23.05.2007 n° 171 (Simone Marani) )

Ordinanza contingibile e urgente emanata senza previo accertamento del pericolo (Consiglio di Stato , sez. V, sentenza 08.05.2007 n° 2109 (Antonella Crisafulli) )

Ordinanze contingibili ed urgenti, presupposti, pericolo per l’incolumità pubblica (Consiglio di Stato , sez. V, decisione 08.05.2007 n° 2109 )

Delle c.d. “ordinanze di necessità” (TAR Campania-Napoli, sez. V, sentenza 19.04.2007 n° 4992 )

Comuni e province: sui siti trasparenza, ma con dati personali indispensabili (Garante Privacy , deliberazione 19.04.2007 n° 17 (Alessandro Tognetti) )

Vietato l’affidamento in house dei lavori di restauro dei beni culturali (Consiglio di Stato , sez. VI, sentenza 03.04.2007 n° 1514 (Clorinda Di Franco) )

Il diritto di accesso da parte di un consigliere di un ente locale (Articolo di Giovanni Modesti 28.03.2007)

Ordinamento degli uffici comunali: esercizio del potere regolamentare (TAR Puglia-Lecce, sentenza 02.12.2006 n° 5636 (Francesco Navaro) )

Chi vigila sull’operato dei Commissari Straordinari di un Comune? (Articolo di Carlo Crapanzano 04.10.2006)

Difensore civico regionale ed intervento sostitutivo (Consiglio di Stato , sez. V, decisione 02.10.2006 n° 5706 (Francesco Navaro) )

Dimissioni del consigliere comunale e surroga (TAR Calabria-Reggio Calabria, sentenza 29.09.2006 n° 1595 (Francesco Navaro) )

Sulla nomina di un nuovo segretario comunale decide il giudice ordinario (Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 20.09.2006 n° 5528 (Clorinda Di Franco) )

Competenza del Sindaco ad emanare provvedimenti in luogo del dirigente (Consiglio di Stato , sez. V, decisione 30.08.2006 n° 5073 (Francesco Navaro) )

Codice dell'ambiente (Decreto legislativo 03.04.2006 n° 152 )

Collegato alla Finanziaria 2006: lotta all'evasione, conti pubblici e riscossione (Decreto Legge , testo coordinato 30.09.2005 n° 203 )

Decreto mille-proroghe: processo civile, patentino, violenza negli stadi, ordini (Decreto Legge , testo coordinato 30.06.2005 n° 115 )
Continua >>
Diritto civile ed amministrativo, con particolare riguardo alle seguenti materie: appalti, edilizia, urbanistica, commercio, ambiente e concorsi pubblici. Domiciliazioni presso le Autorità Giudiziarie della Provincia di Cagliari.

Danno Biologico Tribunali
Milano-Roma 2008NEW





  glandy