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CODICE DEGLI APPALTI
D.Lgs. n. 163/2006
(Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L. 12 maggio 2006, n. 173, dal Decreto legislativo 26 gennaio 2007 n. 6, dal Decreto legislativo 31.07.2007 n. 113, dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123 e dalla sentenza 23 novembre 2007, n. 401 della Corte Costituzionale)
Parte Prima
Principi e
disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di
applicazione del codice
(artt. 1-27)
Parte Seconda
Contratti pubblici relativi
a lavori servizi e forniture nei settori ordinari
(artt. 28-205)
Parte Terza
Contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture nei settori speciali
(artt. 206-238)
Parte Quarta
Contenzioso
(artt.
239-246)
Parte Quinta
Disposizioni di
coordinamento finali e transitorie. Abrogazioni
(artt. 247-257)
DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
(GU n. 100 del 2-5-2006 - Suppl. Ordinario n.107)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che
coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,
degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, ed in
particolare l'articolo 71;
Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ed
in particolare l'articolo 80;
Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della
Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli
appalti;
Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62,
legge comunitaria per l'anno 2004, recante delega al Governo per l'attuazione
delle citate direttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
Acquisito il
parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, reso in data 9 febbraio 2006;
Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 20 febbraio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti
commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio,
dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, degli
affari esteri, della giustizia, delle attivita' produttive, dell'interno e per i
beni e le attivita' culturali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Parte I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O
IN PARTE
DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE
Titolo I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli
enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto
l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere.
2. Nei casi in cui
le norme vigenti consentono la costituzione di societa' miste per la
realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del
socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.
Art. 2.
Principi (art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva
2004/17; art. 1, legge n. 241/1990; art. 1, co. 1, legge n. 109/1994; Corte di
giustizia, 7 dicembre 2000, C - 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre
2001, C. 59/2000)
1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori
pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la
qualita' delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di
economicita', efficacia, tempestivita' e correttezza; l'affidamento deve
altresi' rispettare i principi di libera concorrenza, parita' di trattamento,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche' quello di
pubblicita' con le modalita' indicate nel presente codice.
2. Il
principio di economicita' puo' essere subordinato, entro i limiti in cui sia
espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri,
previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonche' alla tutela della
salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
3.
Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di
affidamento e le altre attivita' amministrative in materia di contratti pubblici
si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente
codice, l'attivita' contrattuale dei soggetti di cui all'articolo 1 si svolge
nel rispetto, altresi', delle disposizioni stabilite dal codice civile.
Art. 3.
Definizioni (art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1.,
direttiva 2004/17; artt. 2, 19, legge n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, d.lgs. n.
358/1992; artt. 2, 3, 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995;
art. 19, co. 4, d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004)
1. Ai
fini del presente codice si applicano le definizioni che seguono.
2. Il
«codice» e' il presente codice dei contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture.
3. I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di
appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di
forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni
appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.
4. I
«settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del
gas, energia termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente
codice, in cui operano le stazioni appaltanti come definite dal presente
articolo.
5. I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i settori
del gas, energia termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente
codice.
6. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso,
stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno
o piu' operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la
fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente
codice.
7. Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi
per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto
definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o
opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla
parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera
rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente
aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di
gara.
8. I «lavori» comprendono le attivita' di costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per
«opera»
si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per se' esplichi una
funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il
risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato
I, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria
naturalistica.
9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti
pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto
l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con
o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
10. Gli «appalti pubblici di
servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di
forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato
II.
11. Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo
oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformita' al
presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione,
ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di
lavori pubblici o di pubblica utilita', e di lavori ad essi strutturalmente e
direttamente collegati, nonche' la loro gestione funzionale ed economica, che
presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad
eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel
diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in
conformita' al presente codice.
12. La «concessione di servizi» e' un
contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di
servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi
consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto
accompagnato da un prezzo, in conformita' all'articolo 30.
13. L'«accordo
quadro» e' un accordo concluso tra una o piu' stazioni appaltanti e uno o piu'
operatori economici e il cui scopo e' quello di stabilire le clausole relative
agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto
riguarda i prezzi e, se del caso, le quantita' previste.
14. Il «sistema
dinamico di acquisizione» e' un processo di acquisizione interamente
elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente
disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante,
limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore
economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta
indicativa conforme al capitolato d'oneri.
15. L'«asta elettronica» e' un
processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di
presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori
riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima
valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa
essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di
servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la
progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste
elettroniche.
16. I contratti «di rilevanza comunitaria» sono i contratti
pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto
(i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1,
lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti
esclusi.
17. I contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui
valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' inferiore
alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215,
235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
18. I
«contratti esclusi» sono i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II,
sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente codice, e quelli non
contemplati dal presente codice.
19. I termini «imprenditore»,
«fornitore» e «prestatore di servizi»
designano una persona fisica, o una
persona giuridica, o un ente senza personalita' giuridica, ivi compreso il
gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la
realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di
servizi.
20. Il termine «raggruppamento temporaneo» designa un insieme di
imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante
scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di
uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica
offerta.
21. Il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi previsti
dall'ordinamento, con o senza personalita' giuridica.
22. Il termine
«operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di
servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.
23. L'«offerente» e'
l'operatore economico che ha presentato un'offerta.
24. Il «candidato» e'
l'operatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta o
negoziata o a un dialogo competitivo.
25. Le «amministrazioni
aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici
territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto
pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da
detti soggetti.
26. L'«organismo di diritto pubblico» e' qualsiasi
organismo, anche in forma societaria:
- istituito per soddisfare
specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non
industriale o commerciale;
- dotato di personalita' giuridica;
-
la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti
pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui
gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei
quali piu' della meta' e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
27. Gli elenchi,
non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto
pubblico che soddisfano detti requisiti figurano nell'allegato III, al fine
dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, II, IV e V.
28. Le
«imprese pubbliche» sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici
possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o
perche' ne sono proprietarie, o perche' vi hanno una partecipazione finanziaria,
o in virtu' delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante e'
presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o
indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o
cumulativamente:
a) detengono la maggioranza del capitale
sottoscritto;
b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le
azioni emesse dall'impresa;
c) hanno il diritto di nominare piu' della
meta' dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza
dell'impresa.
29. Gli «enti aggiudicatori» al fine dell'applicazione
delle disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono le amministrazioni
aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo
amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtu' di diritti
speciali o esclusivi concessi loro dall'autorita' competente secondo le norme
vigenti.
30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai
fini dell'applicazione della parte III, figurano nell'allegato VI.
31.
Gli «altri soggetti aggiudicatori», ai fini della parte II, sono i soggetti
privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice.
32.
I «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parte II, titolo III, capo IV
(lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi),
comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti
aggiudicatori di cui al comma 29 nonche' i diversi soggetti pubblici o privati
assegnatari dei fondi, di cui al citato capo IV.
33. L'espressione
«stazione appaltante» (...) comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli
altri soggetti di cui all'articolo 32.
34. La «centrale di committenza»
e' un'amministrazione aggiudicatrice che:
- acquista forniture o servizi
destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori,
o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori,
forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti
aggiudicatori.
35. Il «profilo di committente» e' il sito informatico di
una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni
previsti dal presente codice, nonche' dall'allegato X, punto 2. Per i soggetti
pubblici tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42], il profilo di
committente e' istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi
e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed
esecuzione.
36. Le «procedure di affidamento» e l'«affidamento»
comprendono sia l'affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di
progettazione, mediante appalto, sia l'affidamento di lavori o servizi mediante
concessione, sia l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di
idee.
37. Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore
economico interessato puo' presentare un'offerta.
38. Le «procedure
ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico puo' chiedere
di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori
economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalita' stabilite dal
presente codice.
39. Il «dialogo competitivo» e' una procedura nella
quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi,
avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare
una o piu' soluzioni atte a soddisfare le sue necessita' e sulla base della
quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le
offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico puo' chiedere di
partecipare.
40. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le
stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e
negoziano con uno o piu' di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo
fiduciario costituisce procedura negoziata.
41. I «concorsi di
progettazione» sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante,
soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica,
dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un
progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o
senza assegnazione di premi.
42. I termini «scritto» o «per iscritto»
designano un insieme di parole o cifre che puo' essere letto, riprodotto e poi
comunicato.
Tale insieme puo' includere informazioni formate, trasmesse e
archiviate con mezzi elettronici.
43. Un «mezzo elettronico» e' un mezzo
che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la
compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione,
la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o
altri mezzi elettromagnetici.
44. L'«Autorita» e' l'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui
all'articolo 6.
45. L'«Osservatorio» e' l'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7.
46.
L'«Accordo» e' l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei
negoziati multilaterali dell'Uruguay Round.
47. Il «regolamento» e' il
regolamento di esecuzione e attuazione del presente codice, di cui all'articolo
5.
48. La «Commissione» e' la Commissione della Comunita'
europea.
49. Il «Vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV
(«Common Procurement Vocabulary»), designa la nomenclatura di riferimento per
gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel
contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.
50. Nel
caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione del
presente codice derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la
nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la
nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avra' la
prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura
CPC.
51. Ai fini dell'articolo 22 e dell'articolo 100 valgono le seguenti
definizioni:
a) «rete pubblica di telecomunicazioni» e' l'infrastruttura
pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti
terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o
altri mezzi elettromagnetici;
b) «punto terminale della rete» e'
l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che
fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere
accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di
essa;
c) «servizi pubblici di telecomunicazioni» sono i servizi di
telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente
affidato l'offerta, in particolare ad uno o piu' enti di
telecomunicazioni;
d) «servizi di telecomunicazioni» sono i servizi che
consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento
di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di
telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.
Art. 4.
Competenze legislative di Stato, regioni e province
autonome (artt. 1, 3, legge n. 109/1994)
1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potesta' normativa nelle materie
oggetto del presente codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva
dello Stato.
2. Relativamente alle materie oggetto di competenza
concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano
la potesta' normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle
norme del presente codice, in particolare, in tema di programmazione di lavori
pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi,
organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del
procedimento, sicurezza del lavoro. (1) (2)
(3)
3. Le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma
secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da
quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei
concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione
amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di
vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attivita' di
progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all'esecuzione dei
contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori,
contabilita' e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e
contabilita' amministrative; al contenzioso. Resta ferma la competenza esclusiva
dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali,
i contratti nel settore della difesa, i contratti segretati o che esigono
particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture.
(4) (5)
4. Nelle materie di competenza normativa
regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni del presente codice si
applicano alle regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di
attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in
vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione.
5. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano
la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle
relative norme di attuazione.
(1) La Corte Costituzionale con la sentenza 23 novembre 2007, n. 401 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente comma, promossa, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, dalle Regioni Lazio e Abruzzo.
(2) La Corte Costituzionale con la sentenza 23 novembre 2007, n. 401 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente comma, promosse, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Lazio, Abruzzo e Veneto.
(3) La Corte Costituzionale con la sentenza 23 novembre 2007, n. 401 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente comma, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Lazio e Abruzzo.
(4) La Corte Costituzionale con la sentenza 23 novembre 2007, n. 401 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente comma, promossa, in riferimento all’art. 8 (recte: 11), numeri 1, 17, 19 e all’art. 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché all’art. 117 della Costituzione e all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Provincia autonoma di Trento. Con la stessa sentenza ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente comma, promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma della Costituzione, dalla Regione Veneto.
(5) La Corte Costituzionale con la sentenza 23 novembre 2007, n. 401 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente comma, promosse, in riferimento agli artt. 76, 97, 117 e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Veneto, Toscana, Piemonte, Lazio e Abruzzo.
Art. 5.
Regolamento e capitolati (art. 3, legge n. 109/1994; art.
6, co. 9, legge n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la
disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e,
limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai
contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato. (1)
(2) (3) (4)
2. Il regolamento indica
quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano
applicabili anche alle regioni [e province autonome.] (2)
(5) (6)
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo
196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il
regolamento di cui al comma 1 e' adottato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
4. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie,
dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attivita' produttive,
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il
Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione, decorsi i quali il regolamento puo' essere emanato. Con la
procedura di cui al presente comma si provvede altresi' alle successive
modificazioni e integrazioni del regolamento. (1) (2)
(3)
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali e' di
volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del
presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori
pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla
realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative
competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni
previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture,
con le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicita' e di
conoscibilita' degli atti procedimentali, nonche' procedure di accesso a tali
atti;
f) modalita' di istituzione e gestione del sito informatico presso
l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi, compresa la regolarita'
contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualita', nonche'
qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal
presente codice", anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla
legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le
piccole e medie imprese;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi
compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee,
gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalita' di funzionamento delle
commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e
attivita' di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle
proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei
contratti e cause che le determinano, nonche' modalita' applicative;
n)
quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi
dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attivita' necessarie per
l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore
dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalita' di
corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione
allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti
contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di
inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;
s) collaudo e
attivita' di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di
collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualita', le
ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni
di incompatibilita' dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i
relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei
lavori.
s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto gia' previsto ai
sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori
pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000,
n. 145.
6. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti esteri
delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture,
eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il
regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della
specialita' delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e
forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni
internazionali e dalla Unione europea.
7. Le stazioni appaltanti possono
adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della
generalita' dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del
presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel
bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.
(7)
8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni
aggiudicatrici statali e' adottato il capitolato generale, con decreto del
Ministro delle infrastrutture, sentito il parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al
comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte
integrante del contratto.
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici
di cui al comma 8 puo' essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle
stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali.
(7)
(1) La Corte Costituzionale con la sentenza 23 novembre 2007, n. 401 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, promossa, in riferimento all’art. 11, numeri 1, 17, 19 e all’art. 16 della legge costituzionale n. 5 del 1948, al d.P.R. n. 381 del 1974, al d.lgs. n. 266 del 1992, nonché all’art. 117 della Costituzione, alla legge costituzionale n. 3 del 2001 e al principio di leale collaborazione, dalla Provincia autonomia di Trento.
(2) La Corte Costituzionale con la sentenza 23 novembre 2007, n. 401 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente comma, promosse, in riferimento agli artt. 76, 97, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Lazio, Abruzzo, Piemonte e Veneto .
(3) La Corte Costituzionale con la sentenza 23 novembre 2007, n. 401 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente comma, promosse, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana, Veneto e Piemonte.
(4) La Corte Costituzionale con la sentenza 23 novembre 2007, n. 401 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, promossa, in riferimento agli artt. 76 e 117, quinto comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto.
(5) Comma dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza 23 novembre 2007, n. 401 limitatamente alle parole "province autonome".
(6) La Corte Costituzionale con la sentenza 23 novembre 2007, n. 401 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente comma, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 76 della Costituzione, dalla Regione Veneto.
(7) La Corte Costituzionale con la sentenza 23 novembre 2007, n. 401 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente comma, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto.
Art. 6.
Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture (art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva
2004/17; art. 4, legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lettera c), legge n.
62/2005)
1. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, con
sede in Roma, istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
assume la denominazione di Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture.
2. L'Autorita' e' organo collegiale
costituito da sette membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri
dell'Autorita', al fine di garantire la pluralita' delle esperienze e delle
conoscenze, sono scelti tra personalita' che operano in settori tecnici,
economici e giuridici con riconosciuta professionalita'.
L'Autorita'
sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio
funzionamento.
3. I membri dell'Autorita' durano in carica cinque anni e
non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attivita' professionale o di consulenza, non possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati ne' ricoprire altri
uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o
cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di
appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata
del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il trattamento
economico spettante ai membri dell'Autorita'.
4. L'Autorita' e' connotata
da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia
organizzativa.
5. L'Autorita' vigila sui contratti pubblici, anche di
interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei
settori speciali, nonche', nei limiti stabiliti dal presente codice, sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di
applicazione del presente codice, al fine di garantire l'osservanza dei principi
di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e
trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed
efficiente esecuzione dei contratti, nonche' il rispetto delle regole della
concorrenza nelle singole procedure di gara.
6. Sono fatte salve le
competenze delle altre Autorita' amministrative indipendenti.
7. Oltre a
svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autorita':
a)
vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente,
verificando, anche con indagini campionarie, la regolarita' delle procedure di
affidamento;
b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture,
esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice,
verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la
legittimita' della sottrazione al presente codice e il rispetto dei principi
relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione
all'Osservatorio ne' a vigilanza dell'Autorita' i contratti di cui agli articoli
16, 17, 18;
c) vigila affinche' sia assicurata l'economicita' di
esecuzione dei contratti pubblici;
d) accerta che dall'esecuzione dei
contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;
e) segnala
al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente
gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti
pubblici;
f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche
occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di
lavori, servizi, forniture;
g) formula al Ministro delle infrastrutture
proposte per la revisione del regolamento;
h) predispone e invia al
Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le
disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare
riferimento:
h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non
concorsuali;
h.2) alla inadeguatezza della pubblicita' degli
atti;
h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all'articolo
7;
h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell'esecuzione o a
varianti in corso di esecuzione;
h.5) al mancato o tardivo adempimento
degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
h.6)
allo sviluppo anomalo del contenzioso;
i) sovrintende all'attivita'
dell'Osservatorio di cui all'articolo 7;
l) esercita i poteri
sanzionatori ad essa attribuiti;
m) vigila sul sistema di qualificazione,
con le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5; nell'esercizio
di tale vigilanza l'Autorita' puo' annullare, in caso di constatata inerzia
degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei
presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonche' sospendere, in via cautelare,
dette attestazioni;
n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o
piu' delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni
insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando
una ipotesi di soluzione; si applica l'articolo 1, comma 67, terzo periodo,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
o) svolge i compiti previsti
dall'articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.
8. Quando
all'Autorita' e' attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le
stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico
cui le violazioni si riferiscono.
Sono fatte salve le diverse sanzioni
previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorita' devono prevedere il
termine di pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione avviene
mediante iscrizione a ruolo.
9. Nell'ambito della propria attivita'
l'Autorita' puo':
a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori
economici esecutori dei contratti, nonche' ad ogni altra pubblica
amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona
fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti
relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare,
al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti;
(1)
b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia
interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello
Stato;
c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonche' la
consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini
dell'istruttoria;
d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che
esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine
ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore
aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di tali attivita' sono
comunicati all'Autorita'.
10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati
riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria da parte
dell'Autorita' sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima,
dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I
funzionari dell'Autorita', nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
11. Con
provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai quali e' richiesto di fornire gli
elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato
motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla
sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni
od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli
operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante
o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di
partecipazione alla procedura di affidamento, nonche' agli operatori economici
che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti
di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli
organismi di attestazione.
12. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto
di fornire gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche
amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi
ordinamenti. Il procedimento disciplinare e' instaurato dall'amministrazione
competente su segnalazione dell'Autorita' e il relativo esito va comunicato
all'Autorita' medesima.
13. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita',
l'Autorita' trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se
le irregolarita' hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti.
Qualora l'Autorita' accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi
pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai
soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.
(1) La Corte Costituzionale con la sentenza 23 novembre 2007, n. 401 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, promossa, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dalla Regione Veneto.
Art. 7.
Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture (art. 6, commi 5 - 8, legge n. 537/1993; Art. 4, legge n.
109/1994; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)
1. Nell'ambito dell'Autorita'
opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede
presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della
articolazione regionale sono definiti dall'Autorita' di concerto con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono fatte salve le competenze del
Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui
all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.
430.
3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante
procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso
collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri
interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni,
dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle
casse edili, della CONSIP.
4. La sezione centrale dell'Osservatorio si
avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione
delle informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a
quelli previsti da altre norme:
a) provvede alla raccolta e alla
elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il
territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli
avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti,
l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli
scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalita'
di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina
annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche
aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale;
c) determina annualmente costi standardizzati per
tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali,
facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti
dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualita' prezzo di cui alle
convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre
1999, n. 488;
d) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori
pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonche' l'elenco dei
contratti pubblici affidati;
e) promuove la realizzazione di un
collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonche' con le regioni, al
fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;
f)
garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti
e alle relative elaborazioni;
g) adempie agli oneri di pubblicita' e di
conoscibilita' richiesti dall'Autorita';
h) favorisce la formazione di
archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di
tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati;
i)
gestisce il proprio sito informatico;
l) cura l'elaborazione dei
prospetti statistici di cui all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico
per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza
comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto del prospetto statistico per i
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia
termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica).
5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di
cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere
di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei
principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici,
provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi
di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30
giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura
delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette
rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39.
5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4,
lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 87,
comma 2, lettera g).
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di
intesa con quello per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle
attivita' di cui al comma 5, definendo modalita', tempi e responsabilita' per la
loro realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila sul
rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, dei
criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di
concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il
bilancio di previsione dello Stato, puo' proporre riduzioni da apportare agli
stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.
7. In
relazione alle attivita', agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori,
servizi e forniture concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte
seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale
dell'Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e
architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il
tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.
8. Le stazioni
appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio,
per contratti di importo superiore a 150.000 euro:
a) entro trenta giorni
dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura
negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i
soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e
del progettista;
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta
giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di
avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del
collaudo, l'importo finale.
Per gli appalti di importo inferiore a
500.000 euro non e' necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di
avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui
agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti
e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro il 31 gennaio di
ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a
detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza
giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e' sottoposto, con
provvedimento dell'Autorita', alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma fino a euro 25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545 se sono
forniti dati non veritieri. (1)
9. I dati di cui al comma 8,
relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono
comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla
sezione centrale.
10. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina le
modalita' di funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio,
prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei
programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresi' il termine
massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonche' un
archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e
lodi arbitrali.
(1) La Corte Costituzionale con la sentenza 23 novembre 2007, n. 401 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente comma, promossa, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dalla Regione Veneto.
Art. 8.
Disposizioni in materia di organizzazione e di personale
dell'Autorita' e norme finanziarie (art. 5, legge n. 109/1994; artt. da 3 a 6,
d.P.R. n. 554/1999)
1. L'Autorita' si dota, nei modi previsti dal
proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi
dell'impatto della normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in
particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o
pianificazione.
Al fine di migliorare la qualita' dei propri atti,
l'Autorita' utilizza metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare
preventivamente notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati
di far pervenire le proprie osservazioni, da valutare motivatamente.
2.
L'Autorita', nell'ambito della sua autonomia organizzativa, disciplina con uno o
piu' regolamenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, i
bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese nei limiti delle proprie
risorse, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
Stato, l'accesso ai documenti amministrativi, le modalita' di esercizio della
vigilanza e i procedimenti sanzionatori di sua competenza.
3. Il
regolamento dell'Autorita', nella disciplina dell'esercizio della funzione di
vigilanza prevede:
a) il termine congruo entro cui i destinatari di una
richiesta dell'Autorita' devono inviare i dati richiesti;
b) la
possibilita' che l'Autorita' invii propri funzionari nella sede di
amministrazioni e soggetti aggiudicatori, e operatori economici, al fine di
acquisire dati, notizie, documenti, chiarimenti;
c) la possibilita' che
l'Autorita' convochi, con preavviso e indicazione specifica dell'oggetto, i
rappresentanti di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, operatori economici,
SOA, o altri soggetti che ritenga necessario o opportuno sentire;
d) le
modalita' di svolgimento dell'istruttoria nel rispetto dei principi di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241;
e) le forme di comunicazione degli atti,
idonee a garantire la data certa della piena conoscenza.
4. Il
regolamento dell'Autorita' disciplina l'esercizio del potere sanzionatorio da
parte dell'Autorita' nel rispetto dei principi della tempestiva comunicazione
dell'apertura dell'istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine
a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalita' e adeguatezza
della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la
data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi
di riservatezza previsti dalle norme vigenti.
5. Le delibere
dell'Autorita', ove riguardino questioni di interesse generale o la soluzione di
questioni di massima, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito informatico dell'Autorita'.
6. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita', e' istituito
un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorita', determinato tenendo
conto delle funzioni assegnate all'Autorita' e delle risorse
disponibili.
7. Il regolamento del personale reca anche la pianta
organica, con distribuzione del personale in ruolo tra i vari servizi.
8.
Al personale dell'Autorita', tenuto conto dei principi di autonomia
organizzativa di cui al comma 2, si applica il decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
9. Al personale dell'Autorita' e' fatto divieto di assumere
altro impiego od incarico, nonche' di esercitare attivita' professionale,
commerciale e industriale.
10. L'Autorita' puo' avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale proveniente da
altre amministrazioni in posizione di comando, distacco, fuori ruolo ove
previsto dagli ordinamenti di appartenenza.
11. La gestione finanziaria
si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorita' entro il 31
dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il
contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque
contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono
stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, che disciplina anche le modalita'
per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato
entro il 30 aprile dell'anno successivo, e' soggetto al controllo della Corte
dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
12.
All'attuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6, 7, e 8, l'Autorita'
fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai
sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 9.
Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture (art. 27, direttiva 2004/18; art. 39, direttiva
2004/17)
1. Le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio,
denominato
«sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture», con il compito di:
a) fornire ai candidati e agli offerenti,
e ai soggetti che intendono presentare una candidatura o un'offerta,
informazioni relative alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di
esecuzione del contratto, inerenti agli obblighi fiscali, alla tutela
dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro,
nonche' a tutte le altre norme che devono essere rispettate nell'esecuzione del
contratto;
b) fornire ai candidati la documentazione utile per la
presentazione delle candidature e delle offerte, in conformita' alle norme del
presente codice.
2. Le informazioni possono essere fornite anche per via
telematica in conformita' alle norme vigenti che disciplinano l'uso delle
tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Per i
soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82 (codice dell'amministrazione digitale) [e del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettivita' e della
rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10,
della legge 29 luglio 2003, n. 229)], il funzionamento telematico dello
sportello e' disciplinato nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi
e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed
esecuzione.
3. L'istituzione di detto sportello avviene senza oneri
aggiuntivi per il bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che sono soggetti pubblici.
4. I compiti dello sportello
possono anche essere affidati ad un ufficio gia' esistente, sempre nel rispetto
del comma 2.
5. Le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite verso
un corrispettivo destinato a coprire il costo del servizio fornito dallo
sportello, e che viene fissato dai soggetti che istituiscono lo sportello
medesimo.
6. Le stazioni appaltanti che abbiano istituito lo sportello di
cui al comma 1 o ne abbiano attribuito i compiti ad un ufficio gia' esistente
indicano nel bando o nel capitolato lo sportello o l'ufficio a cui possono
essere chieste le informazioni di cui al comma 1, precisando altresi' il costo
del servizio.
Art. 10.
Responsabile delle procedure di affidamento e di
esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. (artt. 4, 5,
6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12, legge n. 537/1993; art. 7, legge n.
109/1994; art. 7, d.P.R. n. 554/1999)
1. Per ogni singolo intervento
da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici
nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del
procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento,
dell'esecuzione. (1)
2. Il responsabile del procedimento
svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal
presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza
sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti
ad altri organi o soggetti.
3. In particolare, il responsabile del
procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del
presente codice:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al
fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei
relativi aggiornamenti annuali, nonche' al fine della predisposizione di ogni
altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e
della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
b) cura, in
ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di
prestazione, di qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il
corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali
disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
e)
accerta la libera disponibilita' di aree e immobili necessari;
f)
fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi
alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari
per l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di sua
competenza;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione
di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende
necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h)
propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per
l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi,
licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.
4. Il regolamento
individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento,
coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e del
direttore dei lavori, nonche' dei coordinatori in materia di salute e di
sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.
5. Il
responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza
adeguati in relazione ai compiti per cui e' nominato. In caso di accertata
carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalita' adeguate, le
amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i
propri dipendenti in servizio.
Per i lavori e i servizi attinenti
all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni
aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo.
In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di
professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il
responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio.
6. Il
regolamento determina i requisiti di professionalita' richiesti al responsabile
del procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la tipologia, per i
quali il responsabile del procedimento puo' coincidere con il progettista. Le
ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore
dell'esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento, in conformita'
all'articolo 119.
7. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni
aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun
soggetto in possesso della specifica professionalita' necessaria per lo
svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto
attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attivita' del
responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste
dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti
aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario,
amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza
assicurativa a copertura dei rischi professionali.
8. Il nominativo del
responsabile del procedimento e' indicato nel bando o avviso con cui si indice
la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero,
nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara,
nell'invito a presentare un'offerta.
9. Le stazioni appaltanti che non
sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformita' ai principi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o
piu' soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento,
limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui osservanza
sono tenuti.
(1) La Corte Costituzionale con la sentenza 23 novembre 2007, n. 401 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente comma, promossa, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dalla Regione Veneto.
Art. 11.
Fasi delle procedure di affidamento (artt. 16, 17, 19,
r.d. n. 2440/1923; Art. 109, d. P.R. n. 554/1999)
1. Le procedure di
affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di
programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente
codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano
o determinano di contrarre, in conformita' ai propri ordinamenti, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti avviene
mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei
soggetti offerenti.
4. Le procedure di affidamento selezionano la
migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al
termine della procedura e' dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del
miglior offerente. (1)
5. La stazione appaltante, previa
verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
provvede all'aggiudicazione definitiva.
6. Ciascun concorrente non puo'
presentare piu' di un'offerta.
L'offerta e' vincolante per il periodo
indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per
centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La
stazione appaltante puo' chiedere agli offerenti il differimento di detto
termine.
7. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione
dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e' irrevocabile fino al termine
stabilito nel comma 9.
8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
9. Divenuta
efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del
contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta
giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire,
ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.
Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il
controllo di cui all'articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto,
l'aggiudicatario puo', mediante atto notificato alla stazione appaltante,
sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non
spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
Nel caso di lavori, se e' intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e
nel caso di servizi e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del
contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi
comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si
e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha
diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine
del direttore dell'esecuzione.
10. Il contratto non puo' comunque essere
stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del
provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 79, salvo motivate
ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione di
attendere il decorso del predetto termine. La deroga di cui al periodo
precedente non si applica ai contratti relativi a infrastrutture strategiche e
insediamenti produttivi, di cui alla parte II, titolo III, capo IV.
11.
Il contratto e' sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo
dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie
delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.
12. L'esecuzione
del contratto puo' avere inizio solo dopo che lo stesso e' divenuto efficace,
salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne
chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal
regolamento.
13. Il contratto e' stipulato mediante atto pubblico
notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonche'
in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante.
(1) La Corte Costituzionale con la sentenza 23 novembre 2007, n. 401 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente comma, promossa, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dalla Regione Veneto.
Art. 12.
Controlli sugli atti delle procedure di affidamento (art.
3, co. 1, lett. g), e co. 2, legge n. 20/1994; art. 7, co. 15, legge n.
109/1994)
1. L'aggiudicazione provvisoria e' soggetta ad approvazione
dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti
aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti,
decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo
competente. In mancanza, il termine e' pari a trenta giorni. Il termine e'
interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a
decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente.
Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di
trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata.
2. Il contratto
stipulato e' soggetto all'eventuale approvazione dell'organo competente secondo
l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori,
ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai
singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte
dell'organo competente. In mancanza, il termine e' pari a trenta giorni. Il
termine e' interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia
nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo
richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza,
quello di trenta giorni, il contratto si intende approvato.
3.
L'approvazione del contratto di cui al comma 2 e' sottoposta agli eventuali
controlli previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli
enti aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei
termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del
contratto approvato da parte dell'organo di controllo. In mancanza, il termine
e' pari a trenta giorni. Il termine puo' essere interrotto, per non piu' di due
volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a
decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente.
L'organo di controllo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dei
chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza,
quello di trenta giorni, il contratto diventa efficace.
4. Restano ferme
le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di
prevenzione di illeciti penali.
Art. 13.
Accesso agli atti e divieti di divulgazione (art. 6
direttiva 2004/18; art. 13, direttiva 2004/17, art. 22, legge n. 109/1994; art.
10, d.P.R. n. 554/1999; legge n. 241/1990)
1. Salvo quanto
espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti
delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi
comprese le candidature e le offerte, e' disciplinato dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni.
2. Fatta salva la disciplina prevista
dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede
speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso e' differito:
a)
nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno
presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di
gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta
di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei
soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti
che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia
stata respinta, e' consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto
richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la
comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei
candidati da invitare;
c) in relazione alle offerte, fino
all'approvazione dell'aggiudicazione.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino
ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in
qualsiasi altro modo noti.
4. L'inosservanza del comma 2 e del comma 3
comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi
l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.
5. Fatta salva la
disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui
esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di
accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni
fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle
medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione
dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
b) a eventuali ulteriori
aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di
regolamento;
c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti
all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in
atto, relative ai contratti pubblici;
d) alle relazioni riservate del
direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del
soggetto esecutore del contratto.
6. In relazione all'ipotesi di cui al
comma 5, lettere a) e b), e' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo
chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla
procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata
la richiesta di accesso.
7. Limitatamente ai contratti nei settori
speciali soggetti alla disciplina della parte III, all'atto della trasmissione
delle specifiche tecniche agli operatori economici interessati, della
qualificazione e della selezione degli operatori economici e dell'affidamento
dei contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per tutelare la
riservatezza delle informazioni che trasmettono.
Art. 14.
Contratti misti (art. 1, direttiva 2004/18; art. 1,
direttiva 2004/17; art. 2, co. 1, legge n. 109/1994, come modificato dall'art.
24, legge n. 62/2005; art. 3, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 3, d.lgs. n.
30/2004)
1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per
oggetto:
lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e
forniture;
servizi e forniture.
2. I contratti misti sono
considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o
concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono:
a) un
contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo
accessorio, lavori di posa in opera e di installazione e' considerato un
«appalto pubblico di forniture»;
b) un contratto pubblico avente per
oggetto prodotti e servizi di cui all'allegato II e' considerato un «appalto
pubblico di servizi»
quando il valore dei servizi supera quello dei
prodotti oggetto dell'appalto;
c) un contratto pubblico avente per
oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda attivita' ai sensi
dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del
contratto e' considerato un «appalto pubblico di servizi»;
3. Ai fini
dell'applicazione del comma 2, l'oggetto principale del contratto e' costituito
dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per
cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori
abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che
costituiscano l'oggetto principale del contratto.
4. L'affidamento di un
contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di
limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative
all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono
l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la
concorrenza.
Art. 15.
Qualificazione nei contratti misti (art. 8, co.
11-septies, legge n. 109/1994)
1. L'operatore economico che concorre
alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti
di qualificazione e capacita' prescritti dal presente codice per ciascuna
prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.
Titolo II
CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE
Art. 16.
Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi,
munizioni e materiale bellico (art. 10, direttiva 2004/18; art. 4 d.lgs. n.
358/1992)
1. Nel rispetto dell'articolo 296 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, sono sottratti all'applicazione del presente
codice i contratti, nel settore della difesa, relativi alla produzione o al
commercio di armi, munizioni e materiale bellico, di cui all'elenco deliberato
dal Consiglio della Comunita' europea, che siano destinati a fini specificamente
militari.
2. Restano ferme le disposizioni vigenti, anche derivanti da
accordi internazionali, o da regolamenti del Ministero della difesa.
Art. 17.
Contratti segretati o che esigono particolari misure di
sicurezza (artt. 14 e 57, direttiva 2004/18; art. 21, direttiva 2004/17; art. 4,
d.lgs. n. 358/1992; art. 33, legge n. 109/1994; art. 82, decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n.
158/1995; art. 122, d.P.R. n. 170/2005; art. 24, co. 6, legge n. 109/1994, art.
24, co. 7, legge n. 289/2002)
1. Le opere, i servizi e le forniture
destinati ad attivita' della Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di
polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonche'
dell'amministrazione della giustizia, o ad attivita' degli enti aggiudicatori di
cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza
o di segretezza in conformita' a disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi
essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle
disposizioni relative alla pubblicita' delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente
articolo.
2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con
provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da
considerarsi
«segreti» ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161
e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti,
oppure
«eseguibili con speciali misure di sicurezza».
3. I
contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che dei
requisiti previsti dal presente codice, dell'abilitazione di
sicurezza.
4. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili
con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale a
cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale
numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che
la negoziazione con piu' di un operatore economico sia compatibile con le
esigenze di segretezza.
5. L'operatore economico invitato puo' richiedere
di essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento
temporaneo, del quale deve indicare i componenti. La stazione appaltante o
l'ente aggiudicatore entro i successivi dieci giorni e' tenuto a pronunziarsi
sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di
autorizzazione.
6. Gli incaricati della progettazione, della direzione
dell'esecuzione e del collaudo, qualora esterni all'amministrazione, devono
essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
7. I contratti di cui
al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti
esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si
pronuncia altresi' sulla regolarita', sulla correttezza e sull'efficacia della
gestione.
Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro il
30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
8. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato
interministeriale per i servizi di informazione e sicurezza, previa intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture, sentito il Consiglio di Stato che si pronuncia entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, e' adottato apposito regolamento, nel
rispetto delle previsioni del presente articolo, per l'acquisizione di beni,
servizi, lavori e opere in economia ovvero a trattativa privata, da parte degli
organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6, della legge 24 ottobre 1977, n.
801.
Art. 18.
Contratti aggiudicati in base a norme internazionali
(artt. 15 e 57, direttiva 2004/18; art. 22, direttiva 2004/17; art. 4, d.lgs. n.
358/1992; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)
1.
Il presente codice non si applica ai contratti pubblici disciplinati da norme
procedurali differenti e aggiudicati in base:
a) ad un accordo
internazionale, concluso in conformita' del trattato, tra l'Italia e uno o piu'
Paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo
sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o concernente
servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un
progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo e' comunicato a cura del
Ministero degli affari esteri alla Commissione, che puo' consultare il comitato
consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 77 della direttiva
2004/18 del 31 marzo 2004 e di cui all'articolo 68 della direttiva
2004/17;
b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla
presenza di truppe di stanza e concernente imprese dello Stato italiano o di un
Paese terzo;
c) alla particolare procedura di un'organizzazione
internazionale.
Art. 19.
Contratti di servizi esclusi (artt. 16 e 18, direttiva
2004/18; artt. 24 e 25, direttiva 2004/17; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8,
d.lgs. n. 158/1995).
1. Il presente codice non si applica ai
contratti pubblici:
a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione,
quali che siano le relative modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati
esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i
contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o
successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere
dalla loro forma, nel campo di applicazione del presente codice;
b)
aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di
programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e
appalti concernenti il tempo di trasmissione;
c) concernenti i servizi
d'arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti servizi finanziari
relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli
o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di
approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonche' i
servizi forniti dalla Banca d'Italia;
e) concernenti contratti di
lavoro;
f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i
cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perche' li
usi nell'esercizio della sua attivita', a condizione che la prestazione del
servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.
2. Il
presente codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da
un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra
amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di
amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse
beneficiano in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative pubblicate, purche' tali disposizioni siano compatibili con il
trattato.
Art. 20.
Appalti di servizi elencati nell'allegato II B (art. 20 e
21 direttiva 2004/18; artt. 31 e 32 direttiva 2004/17; art. 3, co. 2, d.lgs. n.
157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. L'aggiudicazione
degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B e'
disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche),
dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento),
dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).
2. Gli
appalti di servizi elencati nell'allegato II A sono soggetti alle disposizioni
del presente codice.
Art. 21.
Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati
nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B (art. 22, direttiva
2004/18; art. 33, direttiva 2004/17; art. 3, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7,
co. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli appalti aventi per oggetto sia
servizi elencati nell'allegato II A che servizi elencati nell'allegato II B sono
aggiudicati conformemente all'articolo che precede se il valore dei servizi
elencati nell'allegato II B sia superiore al valore dei servizi elencati
nell'allegato II A.
Art. 22.
Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni
(artt. 13 e 57, direttiva 2004/18)
1. Il presente codice non si
applica ai contratti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle
amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti
pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o piu'
servizi di telecomunicazioni.
Art. 23.
Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto
mediante autobus (art. 12, direttiva 2004/18; art. 5.2, direttiva
2004/17)
1. Il presente codice non si applica agli appalti delle
stazioni appaltanti relativi alla prestazione di un servizio al pubblico di
autotrasporto mediante autobus, gia' esclusi dal campo di applicazione della
direttiva 93/38/CEE in virtu' dell'articolo 2, paragrafo 4, della stessa.
Art. 24.
Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a
terzi (art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4, lettera
b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lettera b), d. lgs. n.
158/1995)
1. Il presente codice non si applica agli appalti
aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione
appaltante non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la
locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente
venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.
2. Le stazioni
appaltanti comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di
prodotti o attivita' che considerano escluse in virtu' del comma 1, entro il
termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono
indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
Art. 25.
Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la
fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia.
(art. 12, direttiva 2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8, co. 1, lettera
f), d.lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si
applica:
a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano le attivita'
di cui all'articolo 209, comma 1 (acqua);
b) agli appalti per la
fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se
aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che
esercitano un'attivita' di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 208 (gas, energia
termica ed elettricita) e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione di
petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).
Art. 26.
Contratti di sponsorizzazione (art. 2, co. 6, legge n.
109/1994; art. 43, legge n. 449/1997; art. 119, d.lgs. n. 267/2000; art. 2,
d.lgs. n. 30/2004)
1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti
a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o
altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione
aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui
all'allegato I, nonche' gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili
e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui
all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i
lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese
dello sponsor, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor
nonche' le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei
progettisti e degli esecutori del contratto.
2. L'amministrazione
aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori,
dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine
alla progettazione, nonche' alla direzione ed esecuzione del contratto.
Art. 27.
Principi relativi ai contratti esclusi
1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi
forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice,
avviene nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita',
parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita'. L'affidamento deve essere
preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto
del contratto.
2. Si applica altresi' l'articolo 2, commi 2, 3 e
4.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se e' ammesso o meno
il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilita'.
Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica
l'articolo 118.
(Segue>>)
Pubblichiamo il testo del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (c.d. codice degli appalti) approvato con il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 ed aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L. 12 maggio 2006, n. 173, dal Decreto legislativo 26 gennaio 2007 n. 6 e dal Decreto legislativo 31.07.2007 n. 113.
(vedi anche il D.M. 17 marzo 2008, n. 184: "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163")