L’articolo 118 della Costituzione: dove nasce la cittadinanza attiva

L’articolo che segue si inserisce nel percorso che Assotuscania sta accompagnando da alcuni mesi sul tema della cittadinanza attiva.

Dalla Scuola di Formazione per Amministratori Pubblici Locali di Tuscania agli incontri promossi insieme alla Consulta Comunale del Volontariato di Viterbo, fino all’iniziativa “Imparare a essere cittadini. Viterbo come laboratorio di cittadinanza attiva“, realizzata nell’ambito del Festival del Volontariato da ACLI Provinciali di Viterbo, Consulta Comunale del Volontariato e Assotuscania, si è sviluppato un cammino che ha messo in dialogo cittadini, associazioni, istituzioni e scuole, con l’obiettivo di promuovere una cultura della partecipazione e della cittadinanza attiva.

Per dare continuità a questo percorso ospitiamo volentieri un contributo di Raimondo Raimondi, da molti anni impegnato nella promozione della cittadinanza attiva e dell’amministrazione condivisa nel territorio viterbese.

Partendo dal quarto comma dell’articolo 118 della Costituzione, Raimondi propone una lettura originale del testo costituzionale, accompagnando il lettore in un’analisi che mette in luce il significato concreto del principio di sussidiarietà e il ruolo che la Costituzione attribuisce ai cittadini nella cura dell’interesse generale.

Buona lettura 🙂

L’ARTICOLO 118 DELLA COSTITUZIONE SPIEGATO ATTRAVERSO LA CITTADINANZA ATTIVA

Il prof. Tullio De Mauro ha stimato che le frasi che compaiono nel testo della Costituzione sono mediamente composte da 19 parole di media comprensione.

Il comma 4 dell’articolo 118 ha queste caratteristiche: si compone di 18 parole (preposizioni a parte) tutte mediamente comprensibili. Esso recita: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

Questo articolo, in particolare il comma 4, ha una storia complessa e travagliata e la sua presenza nella Costituzione è stata sancita da un referendum nell’ottobre del 2001

Education in Italy. Opened book and national flag on background.

Il comma introduce il diritto di intervento per l’interesse generale ed è alla base della cittadinanza attiva cioè della pratica civica di “implementare diritti, curare beni comuni e sostenere l’empowerment di soggetti in condizioni di debolezza attraverso l’esercizio di poteri e responsabilità”

Propongo un esercizio di analisi logica sulla frase dell’art. 118,4: l’esercizio può portare ad una maggiore comprensione non solo sintattica del testo.

Cominciamo dal soggetto.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni: sono i pubblici poteri. Notiamo che nell’elenco non compaiono i partiti, come invece nell’art. 49.

Vediamo il verbo.

Favoriscono. Indicativo presente, vale a dire: “sono tenuti a”. Ovviamente “favoriscono” è l’opposto di “ostacolano”. La notazione non è peregrina perché sottolinea una precisa e tassativa esclusione del ripetersi del fenomeno degli “imputati per eccesso di cittadinanza”: cittadini (parroci, dirigenti scolastici, genitori, studenti) sanzionati per aver agito di fronte all’inerzia dei pubblici poteri.

Complemento oggetto.

Autonoma iniziativa. Iniziativa vale per “agre” come sopra si diceva. “Autonoma” è attributo interessante e nuovo. Autonomia significa non riconoscere alle istituzioni statali il monopolio sulla cura dell’interesse generale (vedi dopo). Autonomia significa agire affinché le leggi e le politiche pubbliche siano effettivamente attuate. Autonomia significa che le persone diventano sempre più cittadini di una Repubblica democratica e sempre meno sudditi di una invasiva ed ormai esausta “partitocrazia” o di una ottusa e inerte burocrazia.

Complemento di specificazione.

Dei cittadini, singoli e associati. Cittadini sono, come dice Hanna Arendt, esseri umani che hanno il diritto di avere diritti. Sicuramente, cittadini sono le persone che nel Bel Paese lavorano, studiano, non delinquono, solidarizzano con gli altri esseri umani e pagano le tasse, quelle che una governante tempo fa ha simpaticamente definito il “pizzo allo stato”.  Singoli e associati. Già anche singoli, come quel parroco che, dopo ripetute richieste al Comune della sua parrocchia, ha preso vernice e pennello ed ha dipinto le strisce pedonali per consentire a ragazze e ragazzi di attraversare con maggiore sicurezza la strada per l’oratorio. Singoli e associati, vale a dire: non è il numero di cittadini che si attivano a dare valore all’attività ma è l’attività stessa che ha valore in quanto di interesse generale (vedi di seguito). Quel parroco era un singolo, ha agito da solo per l’interesse generale (l’incolumità di ragazze e ragazzi): è questo che dà valore alla sua azione. Non è pensabile e sarebbe quasi comico che quella azione avrebbe avuto tanto più valore quanti più parroci avessero verniciato le strisce pedonali. Ora questo discorso del numero evidenzia un altro punto di forte distinzione fra “cittadinanza attiva” e “politica dei partiti”: la prima è per l’interesse generale e non è basata sul numero; la seconda è per la realizzazione di un programma (quando c’è) di partito e, quindi, è basata sul numero di elettori.

Arriviamo al complemento di fine.

Per lo svolgimento di attività di interesse generale. L’interesse generale non è il bisogno di tutti: non tutti siamo ragazzi che frequentano l’oratorio, come nell’esempio del parroco pittore. E poi: non tutti siamo disabili da aiutare; non tutti siamo malati che ricorrono ai tribunali del malato; non tutti siamo donne violentate o picchiate; non tutti siamo tossicodipendenti da curare; non tutti siamo carcerati da reintegrare; non tutti siamo anziani da accompagnare; non tutti vogliamo la trasparenza sugli atti della Pubblica Amministrazione; non tutti siamo immigrati che devono apprendere la nostra lingua; non tutti siamo discriminati per le nostre scelte sessuali. E così via. Questi sono alcuni altri esempi di cosa si intende per “interesse generale”. Chi ama gli elenchi ufficiali può leggere l’art. 5 della legge 117/17, lì troverà cosa intende il legislatore per “interesse generale”.

Complemento di mezzo.

Sulla base del principio di sussidiarietà: Giuseppe Dossetti, componente della Costituente, avrebbe voluto introdurre la parola “sussidiarietà” nella Carta fondamentale. Anticipava i tempi di 50 anni, vedeva troppo lontano, ritirò il suo ordine del giorno ma lavorò affinché implicitamente ne venissero poste le premesse in Costituzione. Questa accolse, anche per merito del suo impegno, definitivamente il termine sussidiarietà nel 2001 con l’art.118.4 (Dossetti era morto quattro anni prima: ho voluto ricordare lo spessore politico e la lungimiranza di quel grande).

Da allora, il principio di sussidiarietà è il mezzo costituzionalmente acquisito e sancito con il quale i pubblici poteri in presenza di autonome iniziative dei cittadini non solo non devono ostacolarle ma contribuire alla loro realizzazione senza chiudersi in una concezione verticale, autoreferenziale e concessoria della cittadinanza attiva.

Raimondo Raimondi

Riferimenti per approfondire

Per chi desidera approfondire i temi richiamati in questo articolo, ecco alcuni dei riferimenti citati nel testo: