I DIRITTI DEI CITTADINI DI CONOSCERE

IL DOVERE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALL’INFORMAZIONE E ALLA TRASPARENZA

Laddove le istituzioni, in primis l’amministazione locale, è carente, cercano di supplire i singoli cittadini, le associazioni, come ad esempio AssoTuscania.

Questa carenza, alle volte una vera e propria latitanza (non casuale secondo noi) che si riscontra ai vari livelli (emblematico il progetto di mappatura degli impianti eolici avviato da Amici della Terra Onlus quando dovrebbe essere un elementare obbligo del Ministero dell’Ambiente) è però una vera e propria infrazione agli obblighi dei decisori pubblici e delle pubbliche amministrazioni.

I cittadini hanno diritto alla trasparenza e all’accesso in rete agli atti, ai documenti, ai dati, alle informazioni.

Ecco le fonti e i riferimenti di tali diritti, che ciascuno di noi deve conoscere per farli valere in tutte le sedi.

I cittadini hanno il diritto di:

– fare affidamento su amministrazioni pubbliche riorganizzate, semplificate, trasparenti, accessibili, digitalizzate, sostenibili (legge 241/90; legge 150/2000; dlgs 33/2013 e dlgs 97/2016; Regolamento UE sulla protezione dei dati, n.679/2016); gli amministratori pubblici hanno l’obbligo di strutturare le proprie organizzazioni secondo modelli e regole finalizzati basati sulla normativa citata in questa scheda;

– fruire di servizi amministrativi semplificati ed in rete (art. 7 del Codice dell’amministrazione digitale, dlgs 82/2005 sm); gli amministratori pubblici hanno l’obbligo di progettare e realizzare servizi in relazione alle esigenze dei cittadini e l’obbligo di monitorare “sistematicamente” la erogazione di tali servizi;

– utilizzare il sito delle amministrazioni pubbliche sia per essere informati “tempestivamente” ed in modo “completo” sull’operato dei decisori pubblici e delle amministrazioni e sia per presentare le proprie “istanze” in modalità digitale (superare il modello dei siti “vetrina” e soprattutto siti di servizio).

Amministrare oggi significa superare la logica amministrativa di vecchi modelli burocratici, la logica dell’improvvisare, la logica del provvisorio e della scarsa trasparenza. L’amministratore pubblico (a tutti i livelli istituzionali ed amministrativi) è pienamente “responsabile” della mancata attuazione della normativa che istituisce i diritti richiamati in questa nota.

Questa scheda ha il compito di indicare, in modo sintetico, le fonti normative sui diritti e gli obblighi ai quali abbiamo fatto riferimento. In particolare faremo riferimento alla normativa essenziale che garantisce il diritto all’informazione e alla trasparenza sulle “attività” delle PA e l’obbligo per le PA e i decisori pubblici di pubblicare “tempestivamente” atti/dati/informazioni/documenti di interesse pubblico che sono protocollati e gestiti in modalità digitale.

Il “sistema documentale” di una amministrazione pubblica deve essere totalmente digitale ed accessibile in rete (Codice dell’amministrazione digitale, art. 40 e ss.; regole tecniche vigenti di Agid (Agenzia per l’Italia Digitale, istituita per legge nel 2012) sulla formazione, gestione, conservazione dei documenti informatici): tutti i documenti che entrano in questo sistema o che escono da questo sistema verso l’esterno devono essere protocollati. Il “protocollo” registra quindi tutto il movimento dei documenti nell’organizzazione burocratica e costituisce strumento legale di verifica non solo della registrazione in entrata ed in uscita ma anche della correttezza e completezza del sistema documentale. Il sistema documentale è unitario e non si possono avere sezioni separate di protocollazione.

Obblighi delle P.A. e dei decisori pubblici nell’informare e nel comunicare ai cittadini i dati/documenti/informazioni/ atti/ ecc. tramite i siti web istituzionali e nel rendere trasparente l’operato delle amministrazioni.

Gli obblighi sono indicati dalla stessa normativa che stabilisce i diritti:

– dalla legge 150/2000 che costituisce normativa di base proprio sulla informazione e la comunicazione pubblica;

– dalla legge 69/2008 art. 32 che stabilisce il valore legale dei dati/documenti/informazioni/atti pubblicati sul sito in modalità digitale (stabilisce che la pubblicazione è garantita dal 2010 solo con la pubblicazione sui siti digitali);

– dal Codice dell’amministrazione digitale (dlgs 82/2005 e sm): che detta norme sull’amministrazione digitale, sui servizi in rete, sulla accessibilità telematica ai servizi e alle informazioni/dati/documenti/atti in particolare; e agli art. 53 e 54 definisce le finalità ed i contenuti dei siti;

– dal dlgs 33/2013: che regolamenta la trasparenza amministrativa stabilendo il diritto alla conoscenza delle attività e dell’operato dei pubblici decisori (art. 1); assicurando in particolare il rispetto ad alcuni requisiti che costituiscono la qualità dell’informazione (art. 6); tra questi requisiti vi è l’obbligo di informare “tempestivamente” sui dati/atti/documenti/attività di interesse pubblico (oltre ai requisiti della completezza, dell’aggiornamento, della comprensibilità, ecc.);

– l’obbligo di pubblicare dati/documenti in “formato aperto” (art. 7)

– il diritto dei cittadini di potere “riutilizzare” i dati pubblici (art. 7)

– l’obbligo di tenere in linea per 5 anni i dati/documenti/informazioni e di continuare a tenere tali dati conservati in modalità digitale secondo i termini di legge (art.8);

– il diritto alla piena accessibilità in rete ai documenti/atti/informazioni/dati da parte dei cittadini (art. 9); il principio viene organicamente fondato dal dlgs 97/2016;

– il diritto da parte del cittadino di richiedere la pubblicazione degli atti/documenti/informazioni sui siti dell’ente qualora tali atti/documenti non ci fossero;

– il diritto di accedere a dati/documenti/atti/informazioni relativi alle attività di pianificazione e governo del territorio (art. 39 del dlgs 33/2013);

– il diritto di accedere alle informazioni ambientali e l’obbligo delle pA di pubblicare le informazioni ambientali (art. 40 del dlgs 33/2013);

– l’obbligo dei decisori pubblici di pubblicare “tempestivamente” sul sito tutta la documentazione prodotta o ricevuta da altri enti pubblici per quanto attiene agli artt. 39 e 40 prima richiamati: pubblicazione quindi di atti, di dati, di informazioni, di progetti, di pareri, di conferenze di servizio, ecc.

– il diritto di accessibilità totale agli atti/documenti pubblici in modalità digitale (dlgs 97/2016 e sm);

– il diritto dei cittadini di accedere agli atti/documenti tramite legge 241/90 (per un interesse legittimo) o tramite accesso civico e accesso civico generalizzato (dlgs 97/2016 e sm) direttamente tramite il sito.