19.6.2013.In questa data è entrato in vigore il nuovo Codice di comportamento dei pubblici dipendenti

Entra in vigore il 19 giugno il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2013), che definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

“Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.”

Questo il primo dei principi generali richiamati.

Inoltre, il dipendente pubblico:

  • è tenuto a rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e ad agire in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
  • non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, ed evita comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione;
  • orienta l’azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia, in una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati;
  • nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi da azioni arbitrarie che comportino discriminazioni di qualsiasi tipo.

Dopo aver elencato i principi generali, il Codice entra nel vivo di tutti gli aspetti collegati al rapporto di lavoro: dalla gestione di regali o altre utilità alla comunicazione dei conflitti d’interesse, alla prevenzione della corruzione, al comportamento in servizio, ai rapporti con il pubblico. Disposizioni particolari sono previste per i dirigenti. Infine, la vigilanza e la responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice.