Legge 7 giugno 2000, n. 150
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13
giugno 2000
Capo I.
PRINCÌPI GENERALI
Art. 1.
(Finalità ed ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei princìpi che regolano la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa, disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini della presente legge sono pubbliche
amministrazioni quelle indicate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
3. È fatta salva la
disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti
pubblici.
4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema
di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di tutela della riservatezza dei dati
personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche,
sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale
quelle poste in essere in Italia o all’estero dai soggetti di cui al comma 2 e
volte a conseguire:
a) l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
b) la comunicazione
esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni
modalità tecnica ed
organizzativa;
c) la
comunicazione interna realizzata nell’ambito di ciascun ente.
5. Le attività di informazione e di comunicazione
sono, in particolare, finalizzate
a:
a) illustrare e
favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne
l’applicazione;
b) illustrare le
attività delle istituzioni e il loro
funzionamento;
c)
favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la
conoscenza;
d)
promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse
pubblico e sociale;
e)
favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di
modernizzazione degli apparati nonchè la conoscenza dell’avvio e del percorso
dei procedimenti
amministrativi;
f)
promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonchè quella dell’Italia, in
Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza
locale, regionale, nazionale ed internazionale.
6. Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico.
Art. 2.
(Forme, strumenti e prodotti)
1. Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l’organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.
2. Le attività di informazione e di comunicazione
sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria
diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale,
le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le
iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici
multimediali.
3. Con uno o più regolamenti, da
comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, le pubbliche amministrazioni provvedono alla diffusione delle
modalità e delle forme di comunicazione a carattere pubblicitario, in attuazione
delle norme vigenti in materia.
Art. 3.
(Messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l’uno per cento dell’orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno facoltà, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti.
2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e
televisiva è prevista la riserva di tempi non eccedenti l’uno per cento
dell’orario settimanale di programmazione per le stesse finalità e con le
modalità di cui al comma 1.
3. Fatto salvo quanto
stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni relative alla comunicazione
istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie radiotelevisive e le società
autorizzate possono, per finalità di esclusivo interesse sociale, trasmettere
messaggi di utilità sociale.
4. I messaggi di cui al
comma 3 non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero nè
nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dal presente articolo.
Il tempo di trasmissione dei messaggi non può, comunque, occupare più di quattro
minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria. Tali messaggi
possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli
spazi di comunicazione contenenti messaggi di utilità sociale non può essere
superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla
concessionaria.
Art. 4.
(Formazione professionale)
1. Le amministrazioni pubbliche individuano, nell’ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività di informazione e di comunicazione e programmano la formazione, secondo modelli formativi individuati dal regolamento di cui all’articolo 5.
2. Le attività di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, dalle scuole specializzate di altre amministrazioni centrali, dalle università, con particolare riferimento ai corsi di laurea in scienze della comunicazione e materie assimilate, dal Centro di formazione e studi (FORMEZ), nonchè da strutture pubbliche e private con finalità formative che adottano i modelli di cui al comma 1.
Art. 5.
(Regolamento)
1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione dei titoli per l’accesso del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione. Il medesimo regolamento prevede e disciplina altresì gli interventi formativi e di aggiornamento per il personale che già svolge attività di informazione e di comunicazione.
Art. 6.
(Strutture)
1. In conformità alla disciplina dettata dal presente Capo e, ove compatibili, in conformità alle norme degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e relative disposizioni attuative, le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l’ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l’ufficio per le relazioni con il pubblico, nonchè attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese.
2. Ciascuna amministrazione definisce, nell’ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge.
Art. 7.
(Portavoce)
1. L’organo di vertice dell’amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall’organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
Art. 8.
(Ufficio per le relazioni con il pubblico)
1. L’attività dell’ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati.
2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri:
a) garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
b) agevolare
l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso
l’illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l’informazione
sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni
medesime;
c)
promuovere l’adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le
reti civiche;
d)
attuare, mediante l’ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi
di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte
degli utenti;
e)
garantire la reciproca informazione fra l’ufficio per le relazioni con il
pubblico e le altre strutture operanti nell’amministrazione, nonchè fra gli
uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.
3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico
l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate
alla contrattazione collettiva.
Art. 9.
(Uffici stampa)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale
iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è
costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di
comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in
possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all’articolo 5,
utilizzato con le modalità di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti
delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le
medesime finalità.
3. L’ufficio stampa è diretto da
un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla
base delle direttive impartite dall’organo di vertice dell’amministrazione, cura
i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di
trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle
materie di interesse dell’amministrazione.
4. I
coordinatori e i componenti dell’ufficio stampa non possono esercitare, per
tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori
radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui
al comma 5.
5. Negli uffici stampa l’individuazione e
la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione
collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione, con l’intervento
delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti.
Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 10.
(Disposizione finale)
1. Le disposizioni del presente Capo costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e si applicano, altresì, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
Capo II.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
Art. 11.
(Programmi di comunicazione)
1. In conformità a quanto previsto dal Capo I della presente legge e dall’articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonchè dalle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente il programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell’anno successivo, comprensivo dei progetti di cui all’articolo 13, sulla base delle indicazioni metodologiche del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il programma è trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere promosse e realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell’anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
2. Per l’attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede in particolare a:
a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei programmi e delle procedure. Il Dipartimento può anche fornire i supporti organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta;
b) sviluppare adeguate
attività di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica presso le
amministrazioni;
c)
stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro nei quali
sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o
sulla stampa, nonchè le relative tariffe.
Art. 12.
(Piano di comunicazione)
1. Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria predispone annualmente il piano di comunicazione, integrativo del piano di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Una copia del piano approvato è trasmessa alle amministrazioni. Ciascuna amministrazione realizza il piano per le parti di specifica competenza anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, i Ministri trasmettono al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione su quanto previsto dal presente comma.
Art. 13.
(Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario)
1. Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad inviare al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ai fini della formulazione di un preventivo parere, i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario che prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa.
2. I progetti di cui al comma 1 devono, in
particolare, contenere indicazioni circa l’obiettivo della comunicazione, la
copertura finanziaria, il contenuto dei messaggi, i destinatari e i soggetti
coinvolti nella realizzazione. Deve, inoltre, essere specificata la strategia di
diffusione con previsione delle modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al
raggiungimento della massima efficacia della
comunicazione.
3. Per le campagne di comunicazione a
carattere pubblicitario, le amministrazioni dello Stato tengono conto, ove
possibile, in relazione al tipo di messaggio e ai destinatari, anche delle
testate italiane all’estero.
Art. 14.
(Finanziamento dei progetti)
1. La realizzazione dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato, integrativi del piano di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico, è finanziata nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il centro di responsabilità n. 17 "Informazione ed editoria" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, intendendosi ridotta in misura corrispondente l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
Art. 15.
(Procedure di gara)
1. Per la realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario la scelta dei soggetti professionali esterni è effettuata, anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. A tali fini, con regolamento da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la individuazione dei soggetti professionali da invitare alle procedure di selezione, nonchè per la determinazione delle remunerazioni per i servizi prestati. A tali fini si tiene conto anche dei criteri stabiliti in materia dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 16.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati l’articolo 5, commi 6, 7 e 8, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e l’articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.